Interdizione e amministrazione di sostegno

Interdizione, inabilitazione, amministratore di sostegno

Si tratta di provvedimenti giudiziali che possono essere adottati nei confronti di soggetti dalla ridotta capacità di intendere e di volere al fine di tutelare i loro interessi.
L’interdizione riguarda esclusivamente persone maggiorenni che si trovano in una situazione di abituale e totale infermità di mente tale da renderli del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. Per tale ragione se ne dichiara con sentenza l’interdizione e viene nominato un tutore, scelto di preferenza tra i parenti più stretti del’interdetto, con il compito di rappresentare legalmente il soggetto interdetto ed amministrarne il patrimonio.

L’amministrazione di sostegno, invece, è stata introdotta con la Legge 9 gennaio 2004, n. 6, quale soluzione intermedia tra l’interdizione e l’inabilitazione. Si tratta di un istituto più moderno e rispettoso delle esigenze del beneficiario, che cerca di tutelare con la minor limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Queste persone potranno così ottenere che il Giudice Tutelare nomini loro un amministratore di sostegno che si occupi delle loro necessità e del loro patrimonio. L’amministrazione di sostegno può essere utile per tutelare soggetti quali: anziani, disabili, malati psichici, soggetti affetti da patologie invalidanti o progressivamente invalidanti, soggetti costretti a letto e lungodegenti.

Presupposti applicativi amministrazione di sostegno

I presupposti applicativi sono indicati dall’art. 404 c.c.: occorre che la persona sia affetta da una menomazione psichica o fisica che si traduca nell’impossibilità per il soggetto di attendere ai propri interessi. Tale impossibilità può anche essere parziale (es. patologia non completamente inabilitante) o temporanea (es. malattia in via di guarigione).

Soggetti legittimati a richiedere l’amministrazione di sostegno

Tra i soggetti legittimati a chiedere la nomina dell’amministratore l’art. 406 c.c. indica, in primo luogo, il beneficiario stesso. Ciò evidenzia la portata innovativa dell’istituto, nell’ambito del quale un ruolo di assoluta centralità è attribuito alla volontà dell’interessato.

Contenuto del decreto di nomina

L’art. 405 c.c. disciplina il contenuto del decreto di nomina. Il provvedimento del giudice tutelare deve indicare l’oggetto dell’incarico e gli atti che il beneficiario può compiere con la semplice assistenza dell’amministratore (c.d. amministrazione assistenziale) e quelli che quest’ultimo ha il potere di compiere in sua vece (c.d. amministrazione sostitutiva). In via residuale, il giudice tutelare, nel provvedimento di nomina, può disporre che determinate disposizioni di legge previste per l’interdetto e l’inabilitato si applichino anche al beneficiario (art. 411, co. 4, c.c.).

Per tutti gli altri atti che non sono espressamente menzionati nel decreto di nomina, il beneficiario conserva la piena capacità di agire e può compierli in prima persona (art. 409 c.c.).

Compimento di atti personalissimi da parte del soggetto amministrato (es. donazione)

L’art. 774, co. 1, c.c. prevede che non possano fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. Tuttavia la norma parla genericamente di soggetti sprovvisti della piena capacità di agire non richiamando espressamente alcuna figura d’incapace (interdetto, inabilitato, minore) e neppure il soggetto amministrato.

La Consulta ha, infatti, affermato che il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, a differenza dell’interdizione e dell’inabilitazione, non determina uno status di incapacità della persona e, pertanto, dallo stesso non discendono i divieti e le incapacità che il codice civile prevede per l’interdetto e inabilitato. Il beneficiario, piuttosto, conserva una generale capacità di agire, con esclusione di quei soli atti espressamente menzionati nel decreto di nomina. Pertanto, costui conserva la piena capacità di donare, salvo che il giudice tutelare ritenga di limitarla (Corte Cost., 10 maggio 2019, n. 114).

La Legge Delega n. 167/2025: verso il superamento dell’interdizione e dell’inabilitazione

Con la Legge 10 novembre 2025, n. 167, recante “Disposizioni per la semplificazione e il riordino normativo” (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 novembre 2025 ed entrata in vigore il 29 novembre 2025), il Parlamento ha conferito al Governo un’ampia delega per la revisione organica della disciplina in materia di capacità della persona e degli istituti di protezione giuridica.

L’art. 17 della predetta legge prevede, in particolare, che il Governo adotti, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per il riordino degli istituti dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  1. la revisione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione per il loro graduale superamento, con conseguente rafforzamento dell’amministrazione di sostegno quale strumento principale di protezione delle persone vulnerabili, con poteri graduati e proporzionati alla condizione del beneficiario;
  2. la semplificazione delle procedure, con una rendicontazione adattata alle specifiche esigenze di tutela patrimoniale e alla condizione personale del beneficiario;
  3. la modifica delle disposizioni normative che prevedono discipline specifiche per gli interdetti e gli inabilitati, al fine di garantire coerenza sistematica con il nuovo assetto;
  4. la previsione di una disciplina transitoria che assicuri gradualità nella transizione rispetto alle misure di protezione già adottate alla data di entrata in vigore della nuova disciplina;
  5. il riordino e il rafforzamento delle sanzioni civili e penali per le violazioni del mandato o dell’interesse del beneficiario.

La delega si ispira ai principi sanciti dall’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), approvata nel 2006 e ratificata dall’Italia con la L. 3 marzo 2009, n. 18. Il Comitato ONU per i diritti delle persone con disabilità aveva già raccomandato all’Italia, nelle osservazioni conclusive del 2016, di superare gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione in quanto espressione di un modello di sostituzione decisionale incompatibile con il paradigma del sostegno decisionale promosso dalla Convenzione.

È opportuno precisare che, alla data attuale, la L. n. 167/2025 costituisce esclusivamente una legge delega: gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione rimangono, pertanto, pienamente vigenti e applicabili fino all’emanazione dei decreti legislativi delegati, attesi non prima del 2027-2028. Il procedimento di adozione dei decreti richiede, altresì, il parere della Conferenza unificata e il coinvolgimento di più Ministeri (Giustizia, Economia, Disabilità, Salute, Famiglia).

Ciò nonostante, la direzione intrapresa dal Legislatore è inequivocabile: l’amministrazione di sostegno è destinata a divenire lo strumento prevalente, se non esclusivo, di protezione giuridica delle persone vulnerabili, in un’ottica di piena valorizzazione della dignità, dell’autodeterminazione e della partecipazione del beneficiario alle decisioni che lo riguardano.

Nota: il D.Lgs. 17 ottobre 2024, n. 164, relativo alla riforma delle competenze del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, ha confermato la competenza del Giudice Tutelare in materia di amministrazione di sostegno.

L’orientamento giurisprudenziale: preferenza per l’amministrazione di sostegno

Già prima della Legge Delega n. 167/2025, la giurisprudenza di legittimità e costituzionale aveva manifestato un consolidato orientamento a favore dell’amministrazione di sostegno rispetto all’interdizione, conformemente allo spirito della L. n. 6/2004.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 440/2005, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 404 c.c. in relazione agli artt. 2, 3 e 32 Cost., affermando che l’amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire uno strumento di assistenza che sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire del beneficiario, distinguendosi nettamente dall’interdizione per la maggiore flessibilità e per il rispetto dell’autonomia della persona.

La Corte di Cassazione ha, altresì, ribadito che la scelta tra amministrazione di sostegno e interdizione non deve essere fondata esclusivamente sulla gravità dell’infermità, bensì sulla concreta idoneità dell’una o dell’altra misura a tutelare adeguatamente gli interessi del soggetto (Cass. civ., sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584). In particolare, è stato affermato che l’amministrazione di sostegno può trovare applicazione anche in ipotesi di totale incapacità del beneficiario, purché le esigenze di protezione possano essere adeguatamente soddisfatte attraverso questo strumento (Cass. civ., sez. I, 26 ottobre 2018, n. 27236).

Ancora, la Suprema Corte ha precisato che il giudice è tenuto a preferire l’amministrazione di sostegno all’interdizione ogniqualvolta tale misura risulti sufficiente ad assicurare adeguata protezione alla persona, dovendo l’interdizione essere riservata alle sole ipotesi in cui nessun’altra misura risulti idonea a garantire analoga tutela (Cass. civ., sez. I, 11 settembre 2015, n. 17962).

Tale orientamento è coerente con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), il cui art. 12 impone agli Stati parte di riconoscere che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita, adottando misure adeguate per fornire loro l’accesso al sostegno di cui possano avere bisogno per esercitare la propria capacità giuridica.

Da ultimo, merita menzione la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2019, già richiamata nella sezione relativa agli atti personalissimi, nella quale la Consulta ha ribadito che il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, a differenza dell’interdizione, non determina uno status di incapacità e che il beneficiario conserva una generale capacità di agire, con esclusione dei soli atti espressamente indicati nel decreto di nomina.