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Aste giudiziarie

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Aste giudiziarie

Lo Studio Legale Golini assiste privati e investitori nella partecipazione alle aste giudiziarie, dalla valutazione della perizia al decreto di trasferimento. Ogni settimana selezioniamo le aste più interessanti d’Italia e le pubblichiamo in questa pagina.

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1. Cos’è un’asta giudiziaria

L’asta giudiziaria è una procedura esecutiva attraverso la quale vengono venduti beni mobili o immobili pignorati al debitore, al fine di soddisfare i creditori. La vendita avviene sotto il controllo del Giudice dell’Esecuzione e del professionista delegato (custode giudiziario o delegato alla vendita), nel rispetto delle norme del codice di procedura civile (artt. 555 e ss. c.p.c.).

Il prezzo di vendita è determinato sulla base di una perizia di stima redatta da un esperto nominato dal tribunale (C.T.U.), che valuta il bene tenendo conto delle sue caratteristiche, dello stato di fatto e di diritto, e di eventuali vincoli o problematiche (occupazione, abusi edilizi, servitù, ipoteche).

Le aste giudiziarie rappresentano un’opportunità per acquistare immobili a prezzi spesso inferiori al valore di mercato, ma comportano anche rischi significativi che richiedono un’attenta analisi preventiva e, preferibilmente, l’assistenza di un avvocato esperto.

2. Come funziona il processo d’asta

Il procedimento di vendita forzata si articola in diverse fasi:

  1. Pignoramento: il creditore, munito di titolo esecutivo e precetto, procede al pignoramento del bene immobile mediante notifica e trascrizione nei registri immobiliari (art. 555 c.p.c.).
  2. Perizia di stima: il Giudice dell’Esecuzione nomina un esperto (C.T.U.) che effettua la stima del bene, ne descrive le caratteristiche e ne verifica la regolarità urbanistica e catastale.
  3. Ordinanza di vendita: il Giudice emette l’ordinanza che fissa le modalità di vendita, il prezzo base, il termine per la presentazione delle offerte e la data dell’asta.
  4. Pubblicità legale: l’avviso di vendita viene pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche (pvp.giustizia.it), sui siti autorizzati e, quando previsto, sui quotidiani locali.
  5. Presentazione dell’offerta: l’offerente deve depositare l’offerta in busta chiusa o in modalità telematica, accompagnata dalla cauzione (di regola il 10% del prezzo offerto).
  6. Svolgimento dell’asta: se perviene una sola offerta valida e il prezzo offerto è pari o superiore al 75% del prezzo base, il bene può essere aggiudicato. In caso di pluralità di offerte, si procede a gara con rilanci.
  7. Aggiudicazione e decreto di trasferimento: il Giudice emette il decreto di trasferimento, che ha effetto di atto di compravendita e cancella le ipoteche e i pignoramenti gravanti sul bene.

3. I portali ufficiali per le aste

La consultazione delle aste giudiziarie avviene principalmente attraverso portali istituzionali e autorizzati:

Portale delle Vendite Pubbliche (pvp.giustizia.it)

È il portale ufficiale del Ministero della Giustizia, istituito con il D.M. 26 febbraio 2015 n. 32. Tutte le vendite giudiziarie devono essere pubblicate su questo portale per legge (art. 490 c.p.c., come modificato dal D.L. 83/2015). Il portale consente la ricerca per tribunale, tipologia di bene, fascia di prezzo e localizzazione geografica.

Siti internet autorizzati

Oltre al portale ministeriale, gli avvisi di vendita vengono pubblicati su siti internet autorizzati dal Giudice dell’Esecuzione, quali ad esempio astegiudiziarie.it, asteannunci.it e altri gestori autorizzati. Questi portali offrono schede dettagliate con fotografie, perizie scaricabili e la possibilità di prenotare visite agli immobili.

Albo del tribunale

L’avviso di vendita viene altresì pubblicato nell’albo del tribunale presso il quale si svolge la procedura esecutiva, in conformità all’art. 490 c.p.c.

4. Rischi e insidie dell’acquisto in asta

L’acquisto in asta giudiziaria, pur offrendo potenziali vantaggi economici, presenta rischi che è fondamentale conoscere e valutare preventivamente:

  • Stato di occupazione: l’immobile potrebbe essere occupato dal debitore esecutato o da terzi. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà procedere allo sgombero, con tempi e costi aggiuntivi (procedura di rilascio ex art. 560 c.p.c.).
  • Abusi edilizi e irregolarità urbanistiche: la perizia potrebbe evidenziare difformità rispetto ai titoli abilitativi. L’aggiudicatario è tenuto alla regolarizzazione a proprie spese, ove possibile (art. 46 D.P.R. 380/2001).
  • Vizi occulti: a differenza della compravendita ordinaria, nell’asta giudiziaria non opera la garanzia per vizi della cosa venduta (art. 2922 c.c.). L’acquirente non può far valere pretese nei confronti del debitore.
  • Spese non preventivate: oltre al prezzo di aggiudicazione, l’acquirente sostiene costi per l’imposta di registro (o IVA), le imposte ipotecaria e catastale, il compenso del delegato alla vendita, e le eventuali spese di regolarizzazione.
  • Cauzione e termini perentori: il mancato versamento del saldo prezzo nel termine fissato dal Giudice (di regola 120 giorni) comporta la decadenza dall’aggiudicazione e la perdita della cauzione versata.
  • Diritti di terzi: potrebbero sussistere servitù, diritti di uso o abitazione, contratti di locazione opponibili, o altri vincoli non cancellati dal decreto di trasferimento.

5. La perizia di stima: come leggerla

La perizia di stima è il documento chiave per valutare l’opportunità di un acquisto in asta. Viene redatta dal Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) nominato dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 568 c.p.c. e contiene:

Nota: l’art. 560 c.p.c., come riformato dal D.L. 135/2018 e dalla L. 8/2020, prevede che il giudice dell’esecuzione possa disporre la liberazione dell’immobile anche prima del decreto di trasferimento, su istanza del creditore o del custode.

  • Identificazione catastale: dati catastali completi, planimetrie, confini e consistenza del bene.
  • Descrizione dello stato di fatto: condizioni fisiche dell’immobile, materiali costruttivi, stato di manutenzione, impianti presenti.
  • Conformità urbanistica e catastale: verifica dei titoli abilitativi (licenze, concessioni, permessi di costruire, SCIA/DIA) e segnalazione di eventuali difformità o abusi.
  • Stato di occupazione: indicazione se il bene è libero, occupato dal debitore, da familiari, o da terzi con o senza titolo.
  • Vincoli e gravami: ipoteche, pignoramenti, servitù, diritti reali di terzi.
  • Stima del valore di mercato: valutazione del bene con indicazione dei criteri utilizzati e delle eventuali decurtazioni (stato di occupazione, irregolarità, assenza di garanzia per vizi).

È essenziale leggere attentamente la perizia prima di formulare un’offerta, verificando in particolare la conformità urbanistica, lo stato di occupazione e la presenza di eventuali vincoli che potrebbero incidere sul valore reale dell’investimento.

6. La partecipazione telematica alle aste

A seguito della riforma introdotta dal D.L. 83/2015 (conv. L. 132/2015) e successive modifiche, le aste giudiziarie possono svolgersi con modalità telematiche, attraverso il portale del gestore della vendita telematica.

La vendita telematica consente di partecipare all’asta da remoto, senza necessità di recarsi fisicamente presso il tribunale o lo studio del delegato alla vendita. L’offerente:

  1. Si registra sul portale del gestore della vendita telematica indicato nell’avviso di vendita.
  2. Deposita l’offerta in modalità telematica, firmata digitalmente, allegando la prova del versamento della cauzione tramite bonifico.
  3. Partecipa alla gara telematica con rilanci in tempo reale, secondo le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita.

La modalità sincrona mista è la più diffusa: consente la partecipazione sia in presenza presso il luogo indicato dall’ordinanza, sia da remoto mediante collegamento telematico. Il delegato alla vendita gestisce entrambi i canali contemporaneamente.

Questa modalità ha ampliato significativamente la platea dei potenziali acquirenti, consentendo la partecipazione anche a soggetti residenti in altre regioni o all’estero.

7. Il finanziamento per l’acquisto in asta

L’acquisto di un immobile in asta giudiziaria può essere finanziato mediante mutuo ipotecario. Ai sensi dell’art. 585 c.p.c., l’aggiudicatario può richiedere il finanziamento anche in fase antecedente all’aggiudicazione.

Il meccanismo prevede:

  1. Pre-delibera di mutuo: l’interessato può ottenere dalla banca una pre-delibera condizionata all’aggiudicazione del bene. Questo consente di partecipare all’asta con la certezza del finanziamento.
  2. Erogazione contestuale al decreto: la banca eroga il mutuo contestualmente all’emissione del decreto di trasferimento da parte del Giudice, iscrivendo l’ipoteca sul bene aggiudicato.
  3. Importo finanziabile: di regola, gli istituti di credito finanziano fino all’80% del prezzo di aggiudicazione (non del valore di perizia).

È importante avviare le pratiche di finanziamento prima dell’asta, in modo da avere la certezza della copertura finanziaria nel rispetto dei termini perentori per il versamento del saldo prezzo.

8. Perché affidarsi a un avvocato per le aste

La partecipazione a un’asta giudiziaria è un’operazione che coinvolge aspetti giuridici, tecnici e procedurali complessi. L’assistenza di un avvocato esperto in esecuzioni immobiliari è fondamentale per:

  • Analisi preventiva della perizia: verifica della conformità urbanistica, dello stato di occupazione, dei vincoli e dei rischi connessi all’acquisto.
  • Valutazione economica: stima realistica dell’investimento complessivo, comprensivo di prezzo, imposte, spese del delegato, eventuali costi di regolarizzazione e sgombero.
  • Assistenza nella presentazione dell’offerta: redazione dell’offerta e degli atti in conformità alle prescrizioni dell’ordinanza di vendita, evitando errori formali che potrebbero determinare l’esclusione.
  • Partecipazione all’asta: assistenza durante lo svolgimento della gara, sia in presenza che in modalità telematica.
  • Gestione post-aggiudicazione: assistenza per il versamento del saldo prezzo, l’ottenimento del decreto di trasferimento, la cancellazione dei gravami, e l’eventuale procedura di rilascio dell’immobile.

Lo Studio Legale Golini assiste i propri clienti in tutte le fasi della procedura d’asta, dalla ricerca dell’immobile alla consegna effettiva del bene, garantendo un’assistenza completa e personalizzata.

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