Delitti contro la Pubblica Amministrazione

Delitti contro la Pubblica Amministrazione

Delitti contro la Pubblica Amministrazione

I delitti contro la Pubblica Amministrazione e contro la fede pubblica costituiscono un ampio settore del diritto penale che tutela il corretto funzionamento dell’apparato pubblico e l’affidamento della collettività nella genuinità degli atti e dei documenti. La normativa di riferimento comprende il Titolo II (Delitti contro la P.A.) e il Titolo VII (Delitti contro la fede pubblica) del Libro II del Codice penale, come modificati dalle riforme succedutesi negli ultimi anni, tra cui la L. 190/2012 (c.d. Severino), la L. 3/2019 (c.d. Spazzacorrotti) e la L. 114/2024 (c.d. Riforma Nordio).

Reati contro la fede pubblica – coordinate giuridiche

L. 23 luglio 2009, n. 99

La riforma ha novellato il dettato degli articoli 473 e 474 c.p.; inserito l’ipotesi di confisca di cui all’art. 474-bis c.p. e due circostanze, quella dell’art. 474-ter c.p. e quella dell’art. 474-quater c.p., rispettivamente aggravante e attenuante ed ha modificato strutturalmente il rapporto tra reato (ricettazione) ed illecito amministrativo, escludendo la responsabilità penale dell’acquirente finale di merce contraffatta.

D. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

Con riferimento al falso del privato, in atto privato, il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (“Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’art. 2, co. 3, l. 28 aprile 2014, n. 67”) ha abrogato gli artt. 485 e 486 e 489, II, c.p.

D. lgs. 21 giugno 2016, n. 125

In attuazione della direttiva 2014/62/UE, recante disposizioni sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete dalla falsificazione, il d.lgs. 125/2016 ha aggiunto due commi all’art. 453 c.p., rubricato “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”.

Nel dettaglio, il nuovo comma secondo, punisce la condotta di chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrichi indebitamente, abusando degli strumenti e dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in surplus.

Il terzo comma prevede, invece, un’attenuante qualora l’oggetto materiale delle condotte incriminate nei primi due commi sia moneta non avente ancora corso legale nello Stato.

Mentre, con riferimento all’art. 461 c.p. la riforma si è limitata ad aggiornare la norma alle moderne tecniche di contraffazione, inserendo i “dati” informatici tra i possibili strumenti prodromici alla falsificazione.

D.lgs. 1 marzo 2018, n. 21

In attuazione del principio di riserva di codice di cui all’art. 3-bis c.p., introdotto dalla Legge Orlando, il d.lgs. n. 21/2018 ha inserito il nuovo art. 493-ter c.p., nel quale viene riprodotta la fattispecie originariamente prevista dall’art. 55, co. 9, d.lgs. n. 231/2007, contestualmente abrogato.

La novella disposizione sanziona l’indebito utilizzo e la falsificazione di carte di credito e di pagamento.

Delitti contro la fede pubblica – l’elemento materiale della falsità

Il titolo VII contiene fattispecie tra loro assai diverse, accomunate dall’elemento materiale della falsità, lesivo del bene giuridico della fede pubblica; quest’ultima si identifica nella fiducia che la collettività ripone in determinati oggetti, simboli o atti sulla cui veridicità deve potersi fare affidamento per rendere più sicuri ed affidabili i traffici giuridici.

Tuttavia, non ogni falsità è punibile, ma solo quella in grado di pregiudicare la fiducia che il pubblico ripone nella genuinità del bene o dell’atto alterato. La giurisprudenza ha così distinto i falsi meritevoli di sanzione dai c.d. falsi tollerabili (falso grossolano, falso innocuo, falso inutile), concretamente inoffensivi e dunque non suscettibili di sanzione penale ai sensi dell’art. 49 c.p.

Le varie forme di “falsità”

La falsità si declina in diverse forme. Il codice distingue, a seconda dell’oggetto materiale su cui incide il falso, in:

  1. Capo I: Falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo (falsità in valori): hanno quale oggetto materiale documenti, segni o simboli rappresentativi di un diritto di credito nei confronti dello Stato, degli enti pubblici o di imprese pubbliche di trasporto
  2. Capo II: Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione e riconoscimento (falsità in contrassegni): tutelano la genuinità delle impronte, ovvero dei segni impressi dai legittimi sigilli o strumenti di pubblica autenticazione, attestanti la provenienza di un documento, o certificazione, attestanti l’avvenuto compimento di un atto o una qualità di un bene;
  3. Capo III: Falsità in atti (artt. 476 e ss.): sono poste a presidio della genuinità e veridicità degli atti intesi quali documenti pubblici, anche in copia informatica, certificati, autorizzazioni, scritture private.
  4. Capo IV: Falsità personale (art. 494 e ss.) puniscono l’induzione in errore, mediante falsificazione dei contrassegni personali, dell’Autorità o del pubblico sull’identità, stato o qualità di una persona.

All’interno di ogni categoria di falso, inoltre, il Legislatore sanziona le condotte di mero utilizzo di valori, segni od atti contraffatti od alterati (artt. 464, 471, 472, 489 c.p.).

Falsità materiale e ideologica – artt. 476 – 493bis

Per falsità materiale si intende la falsità che attiene alla genuinità del documento: ad essere alterata, quindi, è l’essenza materiale del supporto, con manomissioni che investono la struttura materiale dell’atto (ad es. parti deliberatamente cancellate o coperte con il bianchetto).

La falsità ideologica riguarda invece la falsità che investe la veridicità dell’atto. Il documento, pur essendo genuino, è falso in quanto contiene dichiarazioni non veritiere. Il contenuto rappresentato nel documento contrasta con la realtà obiettiva.

A seguito della depenalizzazione ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, si può rispondere di falsità ideologica soltanto in atto pubblico e non in scrittura privata.

La formazione della copia di un atto inesistente

Cass. pen., Sez. Un., 7 agosto 2019, n. 35814, (Marcis)

“Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che la contraffazione che si realizza mediante la formazione di una copia di un atto in realtà inesistente può assumere rilevanza penale soltanto laddove il documento si presenti o venga esibito con caratteristiche tali da voler sembrare un originale.”

Sostituzione di persona su social network

Sostituzione di persona, art. 494 cp.

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno”.

Cass. pen., sez V, 23.04.2014 n. 25774

“Integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di chi crei ed utilizzi un profilo su social network utilizzando l’immagine di una altra persona del tutto inconsapevole, al fine di comunicare con altri e condividere materiale in rete.”

La Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) e i delitti contro la Pubblica Amministrazione

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia) ha introdotto rilevanti novità processuali e sostanziali che interessano anche i delitti contro la Pubblica Amministrazione e i reati contro la fede pubblica, pur mantenendo invariato il regime di procedibilità d’ufficio per le fattispecie più gravi.

Procedibilità d’ufficio confermata e art. 131-bis c.p.

I principali delitti contro la P.A. – corruzione propria e impropria (artt. 318-319 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), peculato (art. 314 c.p.), abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) – mantengono la procedibilità d’ufficio. Tuttavia, la Riforma Cartabia ha esteso l’ambito di applicazione dell’art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), elevando la soglia edittale dai reati puniti con pena non superiore a cinque anni a quelli puniti con pena non superiore a due anni nel minimo. Tale ampliamento consente l’applicazione dell’istituto anche a fattispecie di minore gravità nell’ambito dei reati contro la P.A., con significative ricadute sulla selezione dei fatti penalmente rilevanti.

Messa alla prova e giustizia riparativa

La nuova disciplina della messa alla prova per adulti e la giustizia riparativa (artt. 42-67 D.Lgs. 150/2022) trovano applicazione anche ai procedimenti per delitti contro la P.A., nei limiti edittali previsti. In particolare, per le fattispecie meno gravi, l’imputato può accedere alla sospensione del procedimento con messa alla prova, svolgendo lavoro di pubblica utilità e risarcendo il danno. I programmi di giustizia riparativa, pur di più complessa attuazione nei reati contro la P.A. (ove la vittima è la collettività), possono comunque essere avviati con il coinvolgimento dell’ente pubblico danneggiato.

Nuove regole sulle indagini preliminari

La Riforma Cartabia ha introdotto termini più stringenti per la durata delle indagini preliminari e nuovi obblighi di discovery investigativa, che incidono significativamente sui procedimenti per reati contro la P.A. Il pubblico ministero è ora tenuto a notificare all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini entro termini perentori, pena l’inutilizzabilità degli atti. Tale innovazione rafforza le garanzie difensive dell’indagato e impone una maggiore tempestività nell’azione investigativa, particolarmente rilevante nei complessi procedimenti per corruzione e concussione.

L. 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. “Spazzacorrotti”)

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha introdotto significative modifiche al sistema di prevenzione e repressione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, intervenendo sia sul piano sostanziale che su quello processuale.

Inasprimento delle pene per i reati di corruzione

La riforma ha elevato le cornici edittali dei principali delitti contro la P.A.: la corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) è ora punita con la reclusione da 3 a 8 anni (in luogo dei precedenti 1-6 anni); la corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) con la reclusione da 6 a 10 anni; la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) con la reclusione da 6 a 12 anni.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

La fattispecie del traffico di influenze illecite è stata significativamente riformata, con l’assorbimento della previgente ipotesi di millantato credito (abrogato art. 346 c.p.) e l’innalzamento della pena edittale (reclusione da 1 anno a 4 anni e 6 mesi).

Pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici

La condanna per i delitti di peculato (art. 314 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita (art. 319-quater c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità permanente di contrattare con la pubblica amministrazione. Tali pene accessorie sono temporanee (da 5 a 7 anni) soltanto quando la pena inflitta non superi i due anni di reclusione ovvero ricorra l’attenuante dell’art. 323-bis, comma 1, c.p.

Equiparazione al regime delle misure cautelari per i reati di mafia

La legge ha esteso ai condannati per reati contro la P.A. (pena superiore a 4 anni) l’applicazione dell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), subordinando l’accesso ai benefici penitenziari alla collaborazione con la giustizia. Tale disposizione è stata tuttavia dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 253/2019.

D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 – Attuazione della Direttiva PIF

Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 ha recepito la Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF).

Modifiche ai reati contro la P.A.

Il decreto ha integrato gli artt. 314, 316, 316-ter, 319-quater e 322-bis c.p., prevedendo un aumento di pena (reclusione fino a quattro anni nel massimo) quando le condotte di peculato, indebita percezione di erogazioni, induzione indebita e corruzione offendano gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto superino i 100.000 euro.

Ampliamento del D.Lgs. 231/2001

Il decreto ha significativamente ampliato il catalogo dei reati-presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, includendo le frodi nelle pubbliche forniture, le frodi in agricoltura, i reati doganali di contrabbando, nonché i reati tributari di dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele e omessa dichiarazione in relazione all’IVA intracomunitaria, quando lesivi degli interessi finanziari dell’UE.

L. 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. “Riforma Nordio”) – Abrogazione dell’abuso d’ufficio

La legge 9 agosto 2024, n. 114 (in vigore dal 25 agosto 2024) ha abrogato il delitto di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), eliminando dal sistema penale una fattispecie che puniva il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta o in situazione di conflitto di interessi, intenzionalmente procurasse a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecasse ad altri un danno ingiusto.

Motivazioni della riforma

L’abrogazione è stata giustificata dal legislatore con il c.d. effetto di “paura della firma” (burocrazia difensiva) che la fattispecie avrebbe generato nei pubblici funzionari, rallentando l’azione amministrativa, nonché con l’elevato tasso di archiviazioni e assoluzioni (oltre il 90%) che caratterizzava i procedimenti per abuso d’ufficio.

Questione di legittimità costituzionale

L’abrogazione ha suscitato significative perplessità nella giurisprudenza. Numerosi giudici di merito – a partire dal Tribunale di Firenze (settembre 2024) – e la stessa Corte di cassazione hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della L. 114/2024, con riferimento alla possibile violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 19 della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa (Convenzione di Strasburgo del 1999), che impone agli Stati parte di prevedere come reato l’abuso di funzioni. La Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata nel merito.

Rimodulazione del traffico di influenze illecite

La medesima legge ha altresì riformulato l’art. 346-bis c.p. (traffico di influenze illecite), restringendo l’ambito della punibilità alle sole ipotesi in cui le relazioni con il pubblico ufficiale siano effettivamente esistenti (e non più meramente vantate), con un ridimensionamento della fattispecie rispetto all’assetto derivante dalla L. 3/2019.

Giurisprudenza di legittimità rilevante in materia di reati contro la P.A.

Cass. pen., SS.UU., 24 ottobre 2013, n. 12228 (Maldera – Concussione e induzione indebita)

Le Sezioni Unite hanno tracciato i confini tra concussione (art. 317 c.p.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) all’indomani della riforma operata dalla L. 190/2012. Il criterio discretivo risiede nella modalità della condotta abusiva del pubblico agente: nella concussione, la costrizione – mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita – determina una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del privato, posto di fronte all’alternativa secca tra subire il danno ingiusto o evitarlo con l’indebita dazione; nell’induzione indebita, la condotta abusiva è di persuasione, suggestione, pressione morale, con minor valore condizionante, e il privato cede alla richiesta anche in vista di un proprio tornaconto personale indebito.

Cass. pen., Sez. VI, 28 dicembre 2021, n. 47216 (Corruzione propria e impropria)

La Corte ha ribadito che il discrimine tra corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) riposa nell’individuazione di un atto specifico – anche a contenuto discrezionale – contrario ai doveri dell’ufficio. L’art. 318 c.p., nella formulazione post-riforma L. 190/2012, ha natura di reato di pericolo, che sanziona la messa a disposizione della funzione pubblica a favore del privato corruttore, senza richiedere l’individuazione di un atto specifico, a differenza dell’art. 319 c.p. che presuppone la contrarietà ai doveri d’ufficio dell’atto compiuto o da compiere.

Vedi anche: Reati societari, fallimentari e tributari (per la corruzione tra privati ex art. 2635 c.c.)