Reati in materia di sostanze stupefacenti

Reati in materia di sostanze stupefacenti

Reati in materia di sostanze stupefacenti

Lo Studio Legale Golini assiste in procedimenti penali relativi ai reati in materia di stupefacenti, dalla detenzione allo spaccio, con particolare attenzione alla distinzione tra uso personale e cessione, alle circostanze attenuanti del fatto di lieve entità e alle più recenti pronunce giurisprudenziali.

Art. 73 D.P.R 309/1990 – Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope

1: Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis: Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

  1. a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con […], ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad uso non esclusivamente personale;
  2. b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencati nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

5: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo, che per mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e dalla multa da euro 1.032 a euro 10.329 (reato autonomo ex L. n. 79 del 2014).

5-bis: Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste.

6: Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7: Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 75 D.P.R 309/1990 – Condotte integranti illeciti amministrativi (come modificato dalla L. 16 maggio 2014, n. 79)

1: Chiunque, per fare uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve, a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi ad un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall’art.14 e per un periodo da uno a tre mesi se si tratta di sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo ad una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

  1. a) sospensione della patente di guida o analoghe certificazioni;
  2. b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
  3. c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
  4. d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

1-bis: Ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze:

  1. a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con […], nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero ad altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale;
  2. b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, elencati nella tabella dei medicinali, Sez. a, b, c, d, non eccedano il quantitativo prescritto.

Decreto ministeriale 9 novembre 2015 – Coltivazione di Stato da destinare ad uso terapeutico

1. Il Ministero della salute, […]

  1. a) autorizza la coltivazione (n.b. “di Stato”) delle piante di cannabis da utilizzare per la produzione di medicinali di origine vegetale a base di cannabis, sostanze e preparazioni vegetali;
  2. b) individua le aree da destinare alla coltivazione di piante di cannabis per la produzione delle relative sostanze e preparazioni di origine vegetale e la superficie dei terreni su cui la coltivazione è consentita;
  3. c) importa, esporta e distribuisce sul territorio nazionale, ovvero autorizza l’importazione, l’esportazione, la distribuzione all’ingrosso e il mantenimento di scorte delle piante e materiale vegetale a base di cannabis, ad eccezione delle giacenze in possesso dei fabbricanti di medicinali autorizzati;
  4. d) provvede alla determinazione delle quote di fabbricazione di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis sulla base delle richieste delle Regioni e delle Province autonome e ne informa l’International Narcotics Control Boards (INCB) presso le Nazioni Unite.”

Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

1: Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

2: L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

3: Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

4: Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.

5: La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

Il fatto di lieve entità (art. 73, comma 5): la giurisprudenza delle Sezioni Unite

L’ipotesi del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, qualificata come reato autonomo dalla L. n. 79/2014, ha dato luogo a rilevanti interventi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, volti a chiarire i criteri di applicazione della fattispecie attenuata.

Cass. SS.UU., 27 settembre 2018, n. 51063 (c.d. sentenza Murolo)

Le Sezioni Unite hanno stabilito che la diversità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del fatto di lieve entità. La detenzione di sostanze farmacologicamente eterogenee nel medesimo contesto, qualificata nel suo complesso come fatto lieve, integra un unico reato e non una pluralità di reati. La valutazione della lieve entità deve essere il risultato di un’analisi complessiva e non atomistica di tutti gli indici sintomatici previsti dalla norma: i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, la qualità e la quantità delle sostanze devono essere soppesati congiuntamente.

Lieve entità e recidiva

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che il riconoscimento del fatto di lieve entità non è automaticamente precluso dalla contestazione della recidiva. Il giudice deve procedere a una valutazione autonoma del fatto, fondata sui parametri oggettivi indicati dall’art. 73, comma 5, senza che la condizione soggettiva del reo incida sulla qualificazione della condotta. Resta ferma la possibilità per il giudice di valutare, in sede di bilanciamento delle circostanze, l’incidenza della recidiva sulla determinazione della pena in concreto.

Vedi anche la sezione sull’art. 131-bis c.p. per l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione ai reati di lieve entità.

La cannabis light e la commercializzazione dei derivati della canapa (Cass. SS.UU. n. 30475/2019)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 30 maggio 2019, n. 30475, hanno affrontato la questione della rilevanza penale della commercializzazione al dettaglio dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L. ai sensi della L. 2 dicembre 2016, n. 242.

Il principio di diritto

Le Sezioni Unite hanno stabilito che la commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. – e in particolare di foglie, infiorescenze, olio e resina ottenuti dalla coltivazione di varietà ammesse – non rientra nell’ambito di applicazione della L. 242/2016, la quale qualifica come lecita la sola attività di coltivazione. La vendita e la commercializzazione di tali derivati integrano pertanto il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990.

Il principio di offensività in concreto

La Corte ha tuttavia precisato che la punibilità è esclusa qualora il giudice accerti, caso per caso, che il prodotto è in concreto privo di efficacia drogante, in applicazione del principio di offensività. Non rileva la percentuale di principio attivo (THC) contenuta nella sostanza, ma la sua idoneità a produrre in concreto un effetto stupefacente.

Tale orientamento impone al giudice di merito una verifica in concreto della pericolosità della condotta, non potendosi ritenere integrato il reato per la sola circostanza che il prodotto derivi dalla pianta di cannabis.

Aggiornamento delle tabelle ministeriali delle sostanze stupefacenti

Le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope allegate al D.P.R. 309/1990 sono soggette ad aggiornamento periodico mediante decreto del Ministero della Salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ogniqualvolta se ne presenti la necessità in relazione all’evoluzione delle sostanze d’abuso.

Aggiornamenti recenti (2023-2026)

Nel triennio 2023-2025, il Ministero della Salute ha disposto numerosi aggiornamenti delle tabelle, con l’inserimento di nuove sostanze psicoattive (NPS – New Psychoactive Substances) nelle Tabelle I e IV. In particolare:

  • Con decreti del 1°, 2 e 3 agosto 2023 (in vigore dal 29 agosto 2023) e con D.M. 12 dicembre 2023 (G.U. n. 300 del 27/12/2023), sono state inserite in Tabella I nuove sostanze con potere tossicomanigeno;
  • Con D.M. 15 marzo 2024 è stata inserita in Tabella IV e nella Tabella dei medicinali (Sez. B) la sostanza attiva remimazolam;
  • Con D.M. 28 novembre 2024 (G.U. n. 287 del 7/12/2024) è stata inserita nella Tabella dei medicinali (Sez. A) la destroamfetamina;
  • Con D.M. 8 maggio 2025 e con decreti del 16 dicembre 2025 (G.U. n. 300 del 29/12/2025, in vigore dal 13 gennaio 2026) sono state inserite ulteriori nuove sostanze psicoattive nelle Tabelle I e IV.

L’aggiornamento delle tabelle ha rilevanza penale diretta: l’inserimento di una nuova sostanza nelle tabelle determina l’applicabilità della disciplina sanzionatoria di cui al D.P.R. 309/1990 a condotte aventi ad oggetto tale sostanza. Viceversa, la mancata inclusione di una sostanza nelle tabelle preclude la configurabilità dei reati di cui agli artt. 73 e ss.

La Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) e i reati in materia di stupefacenti

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia) ha introdotto innovazioni processuali e sanzionatorie che incidono anche sulla disciplina dei reati in materia di sostanze stupefacenti, pur senza modificarne il regime di procedibilità.

Procedibilità d’ufficio confermata

I reati previsti dal D.P.R. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti) mantengono la procedibilità d’ufficio. La Riforma Cartabia non ha esteso la procedibilità a querela a tali fattispecie, in considerazione della natura plurioffensiva di questi reati, che ledono sia la salute pubblica sia l’ordine pubblico.

Pene sostitutive e lavoro di pubblica utilità

Le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 20-bis c.p.) si affiancano alla già prevista possibilità di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ex art. 73, comma 5-bis, D.P.R. 309/1990 per i fatti di lieve entità commessi da persona tossicodipendente o assuntore. La Riforma amplia il ventaglio delle opzioni sanzionatorie alternative alla detenzione, consentendo al giudice di disporre, per condanne fino a quattro anni, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva o la pena pecuniaria sostitutiva.

Messa alla prova e giustizia riparativa

L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p.), nei limiti edittali previsti, e i programmi di giustizia riparativa (artt. 42-67 D.Lgs. 150/2022) trovano applicazione anche nei procedimenti per reati in materia di stupefacenti, in particolare per l’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. La giustizia riparativa può offrire percorsi complementari di responsabilizzazione dell’autore del reato, con possibili effetti positivi sulla valutazione del giudice in sede di commisurazione della pena.

Misure cautelari e indagini preliminari

La Riforma ha introdotto nuove regole in materia di misure cautelari, con un rafforzamento dell’obbligo di motivazione per l’applicazione della custodia cautelare in carcere e una più rigorosa valutazione dell’adeguatezza di misure meno afflittive. Tali innovazioni incidono significativamente sui procedimenti per reati in materia di stupefacenti, nei quali la custodia cautelare rappresenta storicamente la misura più frequentemente applicata. Inoltre, i nuovi termini perentori per le indagini preliminari impongono una maggiore celerità nella conduzione delle attività investigative.