Reati societari, fallimentari e tributari
Lo Studio Legale Golini offre difesa penale specializzata in materia di reati societari, fallimentari e tributari, con particolare attenzione alla responsabilità degli amministratori, alla bancarotta e alle frodi fiscali, alla luce delle più recenti riforme normative e della giurisprudenza di legittimità.
Reati societari
I reati societari sono regolati dal Codice Civile ed in particolare dal titolo IX del libro quinto del Codice Civile (artt. 2621 e ss. c.c.) e trovano prevalente applicazione sia in riferimento alle società che alle realtà consortili, cooperative o gruppi d’impresa.
Tra le fattispecie annoverate nell’ambito dei reati societari vi rientrano, a titolo esemplificativo, quelle ipotesi legate alla trasparenza e correttezza dell’informativa societaria, alla cui protezione sono destinati i reati di false comunicazioni sociali, o al regolare funzionamento delle società (illecita influenza sull’assemblea) e del mercato (aggiotaggio).
Reati fallimentari
I reati fallimentari sono disciplinati all’interno del titolo VI del Regio Decreto 267/1942 (Legge Fallimentare) e coinvolgono da vicino le disposizioni penali legate ad un imprenditore fallito.
In questo senso la legge è volta a tutelare il creditore e a far sì che venga liquidato il debito dovuto allo stato di insolvenza.
Tra le fattispecie annoverate nell’ambito dei reati fallimentari vi rientrano, a titolo esemplificativo, le ipotesi di false comunicazioni sociali, di bancarotta (documentale, patrimoniale e preferenziale, bancarotta semplice, ricettazione fallimentare) oltre alle violazioni fiscali in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto.
Reati tributari
La normativa di riferimento è contenuta nel D.lgs. 74/2000 che interviene sul settore del diritto penale tributario con l’obiettivo di superare l’impostazione data alla materia dalla legge 515/1982.
Il suddetto D.lgs. 74/2000, tuttavia, ha subito non poche modifiche nel corso del tempo:
- riforma 2005: ha introdotto l’art. 10 bis (omesso versamento delle ritenute certificate);
- riforma 2006: ha introdotto gli artt. 10 ter e 10 quater (omesso versamento dell’IVA e indebita compensazione);
- riforma 2008: ha introdotto l’obbligo della confisca, anche per equivalente, del profitto del reato tributario;
- riforma 2010: ha riscritto il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- riforma 2011: tesa all’inasprimento sanzionatorio (innalzamento pene, prescrizione, abbassamento soglie di punibilità);
- riforma 2015: ha cancellato in parte gli effetti della riforma del 2011 e riscritto la norma dell’art. 3 d.lgs. n. 74/2000, risolvendo anche l’annosa questione della rilevanza penale dell’elusione fiscale, espressamente esclusa;
ultima delle quali, in ordine di tempo, attuata con D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, coordinato con la L. di conversione 19 dicembre 2019 n. 157, recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, che ha, sostanzialmente, innalzato le pene, abbassato le soglie di punibilità, introdotto la confisca di sproporzione (richiamo all’art. 240 bis cp.) e introdotto alcuni reati tributari nel D.lgs. 231/2001.
Tra le fattispecie annoverate nell’ambito dei reati tributari vi rientrano, a titolo esemplificativo, i delitti in materia di dichiarazione:
– art. 2 D.lgs n. 74/2000: “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”;
– art. 3 D.lgs n. 74/2000: “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”;
– art. 4 D.lgs n. 74/2000: “dichiarazione infedele”;
– art. 5 D.lgs n. 74/2000 “omessa dichiarazione”.
L. 157/2019 (D.L. 124/2019): inasprimento delle pene per i reati tributari
La L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha introdotto un significativo inasprimento sanzionatorio in materia di reati tributari, segnando un’inversione di tendenza rispetto alla riforma del 2015. Le principali novità riguardano:
Innalzamento delle pene
- Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000): la pena è stata innalzata da quattro a otto anni di reclusione (in precedenza da un anno e sei mesi a sei anni);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000): la pena è stata innalzata da tre a otto anni di reclusione;
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000): la pena è stata innalzata da due a quattro anni e sei mesi di reclusione;
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000): la pena è stata innalzata da due a cinque anni di reclusione.
Confisca allargata e ulteriori novità
La riforma ha inoltre introdotto la confisca di sproporzione (c.d. confisca allargata) mediante il richiamo all’art. 240-bis c.p. per i reati tributari più gravi, estendendo uno strumento tradizionalmente riservato alla criminalità organizzata. L’abbassamento delle soglie di punibilità per alcune fattispecie ha ampliato l’area del penalmente rilevante, rendendo perseguibili condotte di evasione fiscale precedentemente collocate sotto le soglie di rilevanza penale.
D.Lgs. 75/2020: la frode fiscale IVA transnazionale e la Direttiva PIF
Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF – Protection of Financial Interests), ha introdotto rilevanti novità in materia di reati tributari con dimensione transnazionale.
Punibilità del tentativo nei reati tributari
L’art. 2 del D.Lgs. 75/2020 ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 6 del D.Lgs. 74/2000, introducendo la punibilità del tentativo per i reati di frode fiscale in materia di IVA, a condizione che ricorrano congiuntamente due requisiti: il carattere transnazionale della condotta (atti commessi anche nel territorio di un altro Stato membro dell’UE) e un valore dell’IVA evasa non inferiore a 10 milioni di euro.
Ampliamento del catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001
Il D.Lgs. 75/2020 ha significativamente ampliato il catalogo dei reati tributari che fungono da presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, estendendo la responsabilità dell’ente anche ai reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione IVA, oltre ai reati di contrabbando in ambito doganale.
Responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001): i reati presupposto societari e tributari
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente da soggetti in posizione apicale o da sottoposti alla loro direzione. Il catalogo dei reati presupposto in materia societaria e tributaria è stato progressivamente ampliato:
Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)
I reati societari previsti dal Codice Civile (false comunicazioni sociali ex artt. 2621-2622, corruzione tra privati ex art. 2635, impedito controllo ex art. 2625, aggiotaggio ex art. 2637, e altri) costituiscono reati presupposto della responsabilità dell’ente sin dalla L. 190/2012 e successive integrazioni.
Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)
L’art. 25-quinquiesdecies, introdotto dalla L. 157/2019 (D.L. 124/2019) e successivamente ampliato dal D.Lgs. 75/2020, ha inserito nel catalogo 231 i principali reati tributari di natura fraudolenta: dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture false (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). Per i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione IVA, la responsabilità dell’ente è configurabile limitatamente alle frodi di carattere transnazionale con IVA evasa superiore a 10 milioni di euro (D.Lgs. 75/2020).
L’inclusione dei reati tributari tra i reati presupposto impone alle imprese l’adozione e l’aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo (MOG 231), con specifici protocolli di prevenzione del rischio fiscale (Tax Control Framework).
Giurisprudenza di riferimento in materia di reati d’impresa
Cass. SS.UU., 31 marzo 2016, n. 22474 – Bancarotta preferenziale e dolo specifico
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la bancarotta preferenziale richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo specifico, consistente nella volontà di avvantaggiare il creditore soddisfatto con l’accettazione della possibilità di danno per gli altri creditori. Tale scopo deve costituire l’interesse primario perseguito dal debitore. Non è pertanto configurabile il reato qualora il pagamento al creditore sia finalizzato, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia dell’attività d’impresa e l’obiettivo di evitare l’insolvenza possa essere ragionevolmente perseguito (c.d. pagamenti a scopo di salvataggio).
Cass. SS.UU., 27 maggio 2016, n. 22474 – False comunicazioni sociali e falso valutativo
Con riferimento al reato di false comunicazioni sociali (artt. 2621-2622 c.c., come riformati dalla L. 69/2015), le Sezioni Unite hanno confermato la persistente rilevanza penale del c.d. falso valutativo: la fattispecie è configurabile quando l’agente, in presenza di criteri valutativi normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosta consapevolmente, in maniera concretamente idonea a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, senza fornire adeguate informazioni giustificative.
Vedi anche: Diritto bancario per i profili di usura e le tutele del creditore; Recupero crediti per le procedure concorsuali e il soddisfacimento dei creditori.
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) e il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019): novità per i reati societari, fallimentari e tributari
Il quadro normativo dei reati societari, fallimentari e tributari è stato significativamente innovato da due interventi legislativi di portata sistematica: il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia). Entrambi producono effetti rilevanti sulla disciplina sostanziale e processuale di questa categoria di reati.
Dal “fallimento” alla “liquidazione giudiziale” (D.Lgs. 14/2019)
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato integralmente in vigore il 15 luglio 2022, ha sostituito la terminologia tradizionale della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942): il termine “fallimento” è stato sostituito da “liquidazione giudiziale”, il “fallito” da “debitore assoggettato a liquidazione giudiziale”. I reati di bancarotta – patrimoniale, documentale, preferenziale e semplice – sono ora disciplinati dagli artt. 322-331 del Codice della crisi, che ripropongono sostanzialmente le medesime fattispecie con la nuova terminologia. Tali reati restano procedibili d’ufficio.
Riforma Cartabia e reati tributari: procedibilità a querela
La Riforma Cartabia ha inciso sul regime di procedibilità di alcuni reati tributari. In particolare, per le ipotesi di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000) e omesso versamento di IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000), quando l’importo non versato si colloca sotto determinate soglie, il legislatore ha previsto un regime più favorevole che si coordina con le nuove possibilità offerte dalle pene sostitutive e dalla giustizia riparativa.
Pene sostitutive e giustizia riparativa
Le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 20-bis c.p.) trovano ampia applicazione nei reati societari e tributari, caratterizzati da pene edittali spesso contenute entro i quattro anni di reclusione. Il giudice può disporre la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo o la pena pecuniaria sostitutiva. I programmi di giustizia riparativa (artt. 42-67 D.Lgs. 150/2022) possono essere attivati anche nei procedimenti per reati societari e tributari, consentendo percorsi di responsabilizzazione dell’autore del reato e di riparazione del danno nei confronti dell’erario e dei creditori.
Impatto sulle indagini e sui procedimenti
I nuovi termini perentori per le indagini preliminari e le regole più stringenti in materia di archiviazione introdotti dalla Riforma Cartabia incidono significativamente sui procedimenti per reati societari e tributari, tradizionalmente caratterizzati da indagini complesse e prolungate. L’obbligo di discovery investigativa e la maggiore trasparenza nella gestione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato rafforzano le garanzie difensive dell’indagato in un settore in cui le contestazioni si fondano frequentemente su documentazione contabile e fiscale di complessa ricostruzione.
