Diritto di famiglia
Il diritto di famiglia è un ramo del diritto civile che si occupa dei rapporti familiari e di tutte le problematiche ad esso inerenti, dai rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, ai casi di separazione e divorzio e alla tutela e salvaguardia dei minori.
Lo Studio Legale Golini offre assistenza e consulenza legale in modo competente e professionale per la soluzione di ogni problematica relativa al diritto di famiglia e delle persone.
Riforma c.d. Legge Cirinnà
La legge 20 maggio 2016 n. 76 (cd. Legge Cirinnà) ha ulteriormente riformato il diritto di famiglia introducendo la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto.
Ma già prima della riforma Cirinnà erano state introdotte norme specificamente dedicate alla famiglia di fatto che, però, non costituivano un sistema dotato di organicità.
A titolo meramente esemplificativo, fra le disposizioni più rilevanti si possono evidenziare:
- l’art. 5 della legge n. 194/1978 sulla tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza che prevede la partecipazione alla procedura della persona indicata come padre del concepito;
- la L. n. 154/2001 che introduce nel codice civile gli artt. 342 bis e 342 ter c.c., estendendo al convivente il regime di protezione contro gli abusi familiari;
- la L. n. 6/2004 nella parte in cui prevede che l’interdizione e l’inabilitazione possano essere promosse dalla persona stabilmente convivente e che la scelta dell’amministratore di sostegno possa cadere sulla persona del compagno convivente con il beneficiario;
- la L. n. 40/2004 che ammette le coppie di fatto alla fecondazione medicalmente assistita;
- infine, la riforma della filiazione (Legge n. 219/2012) che provvede ad abolire ogni residua discriminazione tra figli nati da genitori uniti in matrimonio e figli nati da genitori non uniti in matrimonio, ponendo del tutto fine alla previgente dicotomia figli naturali – figli legittimi. In ogni caso, la convivenza more uxorio assume, sul piano sovranazionale, rilievo ex art 8 CEDU, che riconosce ad ogni persona il rispetto alla vita privata e familiare e nella quale, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di Strasburgo, la nozione di famiglia non si limita alle relazioni basate sul matrimonio, potendo comprendere anche altri legami familiari di fatto.
La convivenza di fatto può istituirsi tra due persone maggiorenni a prescindere dal loro sesso.
Elemento costitutivo della convivenza di fatto tra persone di stato libero, non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione è la stabilità dei legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, nonché la stabile convivenza.
Le unioni civili
Le unioni civili si costituiscono mediante dichiarazione di persone maggiorenni di fronte all’ufficiale di stato civile, in presenza di due testimoni. Le due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, devono essere necessariamente dello stesso sesso.
Unioni civili e matrimonio a confronto
Le persone unite civilmente, in generale, acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri derivanti dal matrimonio e, in particolare, l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
Alle unioni civili è estesa:
- la normativa in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- le norme in materia di scelta dell’amministratore di sostegno e legittimazione nelle azioni di interdizione e inabilitazione;
- lo stesso regime successorio vigente tra i coniugi;
- la tutela previdenziale prevista per il matrimonio (fruibilità del congedo matrimoniale) e per il coniuge superstite (diritto alla pensione di reversibilità, diritto al TFR del de cuius);
- la disciplina dettata in materia di assegno divorzile e delle relative garanzie, ivi comprese le sanzioni di cui all’art. 570 c.p., in caso di inadempimento del soggetto obbligato.
Tuttavia, il Legislatore non ha, altresì, esteso, alle unioni civili, la normativa in materia di pubblicazioni di matrimoni, per mancanza del dovere di fedeltà tra i soggetti interessati.
Scioglimento dell’unione civile
Con riferimento allo scioglimento dell’unione è prevista un’ipotesi di divorzio diretto attivabile senza passare dalla fase della separazione personale.
Stepchild adoption
La riforma (legge 20 maggio 2016 n. 76) non prevede la c.d. stepchild adoption, ossia l’adozione del figlio naturale o biologico del partner.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha sottolineato come questa particolare forma di adozione non determini in astratto e aprioristicamente un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, richiedendo, invece, un suo accertamento in concreto da parte del giudice.
L’unica condizione di ammissibilità richiesta è costituita dall’effettiva rispondenza dell’adozione all’interesse del minore (Cass. Civ., sez. I, sentenza 22/06/2016 n. 12962).
La Riforma Cartabia in materia di famiglia (D.Lgs. 149/2022)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), in vigore dal 28 febbraio 2023 per i procedimenti instaurati dopo tale data, ha profondamente riformato il diritto processuale della famiglia, introducendo un rito unico e unificato (nuovo Titolo IV-bis del Codice di Procedura Civile, artt. 473-bis e ss. c.p.c.) applicabile a tutti i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie.
Il rito unico familiare
La riforma ha eliminato la frammentazione delle competenze tra Tribunale ordinario, Tribunale per i Minorenni e Giudice Tutelare, introducendo un procedimento unitario che si applica a separazioni e divorzi, affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, procedimenti de potestate (responsabilità genitoriale), scioglimento di unioni civili e modifica delle relative condizioni.
Tra le novità più rilevanti, è stata abolita l’udienza presidenziale davanti al Presidente del Tribunale, già prevista dagli artt. 706 ss. c.p.c.: i coniugi compaiono direttamente davanti al Giudice Istruttore alla prima udienza di comparizione, che deve essere fissata entro 90 giorni dal deposito del ricorso.
Il giudice, alla prima udienza, verifica la possibilità di un accordo tra le parti e, ove necessario, adotta provvedimenti provvisori e urgenti (art. 473-bis.22 c.p.c.), anche inaudita altera parte in caso di pericolo imminente, con obbligo di fissare udienza entro 15 giorni per la conferma, modifica o revoca. Contro tali provvedimenti è ammesso reclamo al Collegio entro 10 giorni (art. 473-bis.24 c.p.c.).
Il piano genitoriale
L’art. 473-bis.12 c.p.c. introduce l’obbligo, in tutti i procedimenti che coinvolgono figli minori, di allegare al ricorso introduttivo un piano genitoriale: un documento che illustra il progetto educativo e di cura del figlio, indicando gli impegni e le attività quotidiane del minore relativi alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
Il piano genitoriale deve essere depositato anche dal genitore convenuto nella memoria difensiva (art. 473-bis.16 c.p.c.), a pena di decadenza. Tale obbligo si estende anche ai procedimenti su domanda congiunta con figli minori (art. 473-bis.50 c.p.c.).
La domanda cumulata di separazione e divorzio
L’art. 473-bis.49 c.p.c. consente di proporre, nello stesso atto introduttivo del giudizio di separazione, anche la domanda di divorzio con le relative domande accessorie (domanda cumulata). La domanda di divorzio diviene procedibile solo dopo il decorso dei termini di legge — 6 mesi dalla separazione consensuale, 12 mesi dalla separazione giudiziale — e una volta che la pronuncia di separazione sia passata in giudicato, ma il tutto si svolge all’interno di un unico procedimento, evitando la duplicazione dei processi.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il cumulo è ammissibile anche nel procedimento su domanda congiunta (art. 473-bis.51 c.p.c.).
Il curatore speciale del minore
L’art. 473-bis.8 c.p.c. introduce una disciplina specifica del curatore speciale del minore, figura processuale — generalmente un avvocato con specifica formazione — che rappresenta autonomamente il minore in giudizio. La nomina è obbligatoria, a pena di nullità degli atti, nei seguenti casi: quando il P.M. ha chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori; in caso di adozione di provvedimenti ex art. 403 c.c.; quando dai fatti emerga una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza; quando lo richieda il minore che ha compiuto 14 anni. Il curatore speciale dispone sia di poteri di rappresentanza processuale sia di poteri di rappresentanza sostanziale.
La mediazione familiare e il divieto in caso di violenza
L’art. 473-bis.10 c.p.c. conferma il carattere volontario della mediazione familiare: il giudice informa le parti della possibilità di avvalersene, ma non può imporla coattivamente. È tuttavia previsto un divieto assoluto di mediazione quando sia stata pronunciata, anche solo in primo grado, una sentenza di condanna per violenza domestica o di genere (art. 473-bis.40 c.p.c.), oppure quando tali condotte vengano allegate o emergano nel corso del procedimento. Il mediatore deve interrompere immediatamente il percorso se emergono notizie di abusi o violenze.
Per i casi di alta conflittualità tra i genitori, l’art. 473-bis.26 c.p.c. introduce la possibilità di nominare, su concorde richiesta delle parti, un coordinatore genitoriale, professionista con specifiche competenze che assiste la famiglia nel superamento dei conflitti, con incarico di durata semestrale rinnovabile fino a un massimo di 24 mesi.
L’ascolto del minore
Gli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c. disciplinano il diritto all’ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni, o anche di età inferiore qualora appaia capace di discernimento. Il giudice procede personalmente all’ascolto e, in caso di procedimento che coinvolga allegazioni di violenza domestica, deve ascoltare il minore senza ritardo e senza contatto con il presunto autore degli abusi. Il mancato ascolto senza adeguata motivazione costituisce causa di nullità del provvedimento.
Il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie
A decorrere dal 17 ottobre 2024, il D.Lgs. 164/2024 ha istituito il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie, che sostituisce il Tribunale per i Minorenni, accentrando in un unico organo giurisdizionale tutte le competenze in materia. Il nuovo tribunale è articolato in sezioni circondariali (composizione monocratica, competenti per procedimenti de potestate, affidamento eterofamiliare, azioni di stato, controversie su unioni civili e convivenze) e sezioni distrettuali (composizione collegiale, che subentrano alle competenze del Tribunale per i Minorenni).
Determinazione assegno di mantenimento per i figli
L’importo del mantenimento dei figli varia in base al reddito del genitore soggetto al pagamento.
Per quanto tempo il genitore è obbligato al mantenimento dei figli?
In generale fintantoché i figli non raggiungano l’indipendenza economica.
Nota: Con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), il procedimento per la determinazione dell’assegno di mantenimento si svolge secondo il rito unico familiare (artt. 473-bis ss. c.p.c.), con obbligo di allegare il piano genitoriale.
Determinazione assegno di mantenimento per il coniuge
Cass. civ., Sez. Un., 11.07.2018, n. 18287: Abbandono definitivo del criterio del tenore di vita in luogo del criterio dell’autosufficienza.
“Ai sensi dell’ art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.
Rapporto tra assegno divorzile e pensione di reversibilità
Il diritto dell’ex coniuge al concorso sulla pensione di reversibilità, sebbene sia autonomo e abbia natura previdenziale, presuppone la titolarità dell’assegno divorzile ai sensi dell’art. 5 della l. 898/1970 e la concreta fruizione dello stesso al momento della morte del de cuius.
Infatti il trattamento di reversibilità, pur non costituendo la mera continuazione dell’assegno divorzile, svolge un ruolo solidaristico in favore dell’ex coniuge economicamente più debole, tenuto conto della durata del matrimonio e del contributo fornito alla conduzione della vita familiare.
Revisione delle condizioni di separazione e divorzio
È possibile modificare le condizioni di separazione o di divorzio con deposito di un ricorso presso il Tribunale competente
Nota: La Riforma Cartabia consente ora la domanda cumulata di separazione e divorzio nello stesso procedimento (art. 473-bis.49 c.p.c.), eliminando la necessità di due processi distinti.
Individuazione del coniuge per l’affidamento dei figli
Art. 9 L. 1° dicembre 1970, n. 898:
Qualora sopravvengano giustificati motivi, dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.
I figli minori dove vengono collocati?
Generalmente è previsto che vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati presso l’abitazione della casa adibita a casa familiare (di uno dei genitori).
Nota: La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) introduce l’obbligo del piano genitoriale (art. 473-bis.12 c.p.c.) e disciplina il curatore speciale del minore (art. 473-bis.8 c.p.c.) nei procedimenti di affidamento.
Assegnazione dell’abitazione adibita a casa coniugale
Generalmente, in presenza di figli minori, la casa familiare è assegnata al genitore presso cui sono collocati i figli minori (c.d. genitore collocatario), indipendentemente dal sesso, privilegiando l’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico (art. 337-sexies c.c.).
Individuazione dei beni mobili e immobili in regime di comunione o separazione
Vale anche in tal caso la regola della modificabilità per fatti sopravvenuti del provvedimento di assegnazione della casa coniugale. A riguardo il diritto al godimento della casa coniugale viene meno ove il coniuge beneficiario cessi di abitarla stabilmente, intraprenda una convivenza more uxorio o altrimenti contragga nuovo matrimonio (art. 337 sexies c.c. introdotto dal D.Lgs. 154/2013).
Aree di attività
Lo Studio Legale Golini offre, a titolo esemplificativo, i seguenti servizi legali:
- Assistenza legale nelle cause di separazione consensuale e giudiziale;
- Assistenza legale nelle cause di divorzio congiunto e giudiziale;
- Revisione delle condizioni di separazione e di divorzio;
- Affidamento dei minori;
- Procedimenti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento per i figli minori e per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
- Procedimenti per l’affidamento ed assegno per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio dopo la “separazione” di coppie di fatto;
- Azioni di disconoscimento, di contestazione e reclamo di stato di figlio;
- Dichiarazione giudiziale della paternità e maternità (art. 269 c.c.);
- Decadenza e affievolimento della responsabilità genitoriale sui figli minori;
- Dichiarazione di adottabilità del minore;
- Ordini di protezione contro gli abusi familiari.

Le convivenze di fatto