Reati ambientali ed urbanistici

Reati ambientali ed urbanistici

Reati ambientali ed urbanistici

Il diritto penale ambientale e urbanistico tutela beni giuridici di natura superindividuale: l’ambiente, il territorio e il paesaggio. La normativa di riferimento comprende il Codice Penale, il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), il Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001) e numerose leggi speciali.

Reati ambientali – coordinate giuridiche

Art. 25 undecies del D.Lgs n. 231/01

Ha introdotto due nuovi reati ambientali contravvenzionali nel codice penale (art. 727 bis, c.p. e art. 733 bis, c.p.).

Legge 22 maggio 2015, n. 68

Ha ampliato il novero di reati previsti dall’art. 25 undecies del Decreto, introducendo nel Codice Penale, fra le altre, le fattispecie di “inquinamento ambientale” (art. 452 bis, c.p.), di “disastro ambientale” (art. 452 quater, c.p.), di “delitti colposi contro l’ambiente” (art. 452 quinquies, c.p.), di “traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” (art. 452 sexies, c.p..), nonché la fattispecie sulle “circostanze aggravanti” (art. 452 octies, c.p.).

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“TU Ambientale”)

  1. Art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13, T.U. Ambientale (Sanzioni penali)
  2. Art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, T.U. Ambientale (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
  3. Art. 257, commi 1 e 2, T.U. Ambientale (Bonifica dei siti)
  4. Art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U. Ambientale (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
  5. Art. 259, comma 1, T.U. Ambientale (Traffico illecito di rifiuti)
  6. Art. 260, comma 1 e 2, T.U. Ambientale (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
  7. Art. 260 bis, commi 6, 7, 8, T.U. Ambientale (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
  8. Art. 279, comma 5, T.U. Ambientale (Sanzioni)

Legge 7 febbraio 1992, n. 150

  1. Art. 1 (Commercio di esemplari di specie dell’allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1)
  2. Art. 2 (Commercio degli esemplari di specie dell’allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2)
  3. Art. 3 bis
  4. Art. 6 (Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l’incolumità pubblica)

Legge 28 dicembre 1993, n. 549

Art. 3 comma 6 (Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive, ex art. 3 della L. n. 549 del 28 dicembre 1993, recante rubrica “Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente”)

D.L 6 novembre 2007, n. 202

  1. Art. 8 (Inquinamento doloso)
  2. Art. 9 (Inquinamento colposo)

Testo unico edilizia

Il dpr 380/2001 detta i principi generali e la disciplina che regolamenta l’attività edilizia, dai controlli preventivi, alla vigilanza, alle sanzioni.

Il testo del dpr 380/2001 è stato aggiornato diverse volte nel corso degli anni, ad esempio ad opera della legge 166/2002, del decreto legislativo 301/2002, del decreto legge 269/2003, del decreto legge 300/2006, del decreto legge 133/2014 e, più di recente, del decreto legge 76/2020.

Reati edilizi e responsabilità del direttore dei lavori

Cass. pen. sez. III, 08.06.2018, n. 33387

“Per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., è configurabile la responsabilità del direttore dei lavori, poiché esiste in capo al medesimo un effettivo e concreto obbligo di vigilanza anche nel corso dell’esecuzione dei lavori. Tuttavia, in conformità al disposto dell’art. 29, d.P.R. n. 380/2001, il direttore non è responsabile ove abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa”.

Autorizzazione edilizia provvisoria

Cass. pen. sez. III, 09.01.2018, n. 9876

“Sussiste il reato d’esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruire, anche nel caso in cui gli stessi siano stati assentiti da un’autorizzazione edilizia provvisoria o “in precario”, poiché tale autorizzazione non soltanto è “extra legem”, in quanto non prevista, ma è anche illegittima giovando a tollerare una situazione d’evidente abuso edilizio”.

(Fattispecie in cui la realizzazione di una serra poggiata su una piattaforma di calcestruzzo era stata autorizzata per un anno ed il manufatto non rimosso alla scadenza e mantenuto per oltre dieci anni).

La Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) e i reati ambientali ed urbanistici

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia) ha introdotto importanti modifiche al processo penale e al sistema sanzionatorio che interessano anche la materia dei reati ambientali e urbanistici, sebbene con peculiarità specifiche rispetto ad altri settori del diritto penale.

Procedibilità d’ufficio confermata

A differenza di quanto avvenuto per numerose altre fattispecie, la Riforma Cartabia non ha modificato il regime di procedibilità dei reati ambientali e urbanistici, che restano procedibili d’ufficio. Ciò in ragione della natura superindividuale dei beni giuridici tutelati – l’ambiente, il territorio, il paesaggio – che non consente di rimettere alla volontà di un singolo soggetto la decisione sull’attivazione del procedimento penale.

Pene sostitutive e messa alla prova

Le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 20-bis c.p.), introdotte dalla Riforma Cartabia, trovano applicazione anche ai reati ambientali e urbanistici. Per le condanne fino a quattro anni di reclusione, il giudice può disporre la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo o la pena pecuniaria sostitutiva. Parimenti, l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p.), già applicabile ai reati contravvenzionali ambientali, vede ampliata la propria operatività anche alle ipotesi delittuose rientranti nei limiti edittali previsti.

Giustizia riparativa e nuove regole processuali

La disciplina organica della giustizia riparativa (artt. 42-67 D.Lgs. 150/2022) è applicabile anche ai procedimenti per reati ambientali, consentendo percorsi di mediazione tra autore del reato e comunità offesa. Inoltre, la Riforma ha introdotto nuove regole sull’udienza preliminare e sull’archiviazione, con criteri più rigorosi per la valutazione della notizia di reato e termini più stringenti per le indagini preliminari, che incidono significativamente anche sulla trattazione dei procedimenti in materia ambientale e urbanistica.

Aggiornamenti al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006)

D.L. 153/2024 convertito in L. 191/2024 (“DL Ambiente”)

Il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, ha apportato significative modifiche al D.Lgs. 152/2006, con l’obiettivo di semplificare i procedimenti amministrativi in materia ambientale e aggiornare la disciplina alle esigenze dell’economia circolare. Tra le principali novità: l’introduzione della definizione di “acque affinate” nella Parte terza; la revisione delle procedure di valutazione e autorizzazione ambientale (Parte seconda); le modifiche alla Parte quarta in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riguardo alla figura del responsabile tecnico e ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste).

Rilevanza penale delle modifiche

Le modifiche al TU Ambientale incidono indirettamente sulla configurazione dei reati ambientali, in quanto le fattispecie contravvenzionali di cui agli artt. 137, 256, 257, 259 e 279 del D.Lgs. 152/2006 sono norme penali in bianco, la cui integrazione dipende dalla disciplina amministrativa di riferimento. La semplificazione delle procedure autorizzative può pertanto determinare una ridefinizione dell’ambito di illiceità penale, con possibili effetti favorevoli ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p. (abolitio criminis parziale).

La Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente

La Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 30 aprile 2024, sostituisce le precedenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE e stabilisce norme minime per la definizione dei reati ambientali e delle relative sanzioni a livello unionale.

Principali novità

La Direttiva amplia significativamente il catalogo dei reati ambientali, introducendo la categoria dei reati “qualificati” – ossia le condotte che causano la distruzione di un ecosistema o danni diffusi, irreversibili o duraturi all’ambiente – per i quali è prevista una pena detentiva massima non inferiore a dieci anni. Sono inoltre introdotte nuove fattispecie relative all’immissione sul mercato di prodotti non conformi alla normativa ambientale, al commercio illecito di sostanze ozono-lesive e gas a effetto serra fluorurati, nonché al traffico illecito di legname e di specie protette.

Recepimento in Italia

Il termine per il recepimento è fissato al 21 maggio 2026. Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2026, ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo di recepimento, che prevede: l’aggiornamento delle fattispecie di eco-delitti nel Codice penale; il rafforzamento delle circostanze aggravanti; l’adeguamento delle sanzioni per persone fisiche e giuridiche ai sensi del D.Lgs. 231/2001; l’istituzione del Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale. Il provvedimento è attualmente sottoposto all’esame parlamentare.

Giurisprudenza di legittimità rilevante

Cass. pen., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 13539 (Lottizzazione abusiva e confisca)

Le Sezioni Unite hanno stabilito che, in caso di declaratoria di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per intervenuta prescrizione, il giudice d’appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell’art. 578-bis c.p.p., a decidere sull’impugnazione relativa alla confisca di cui all’art. 44, comma 2, D.P.R. 380/2001. La pronuncia, resa all’indomani della sentenza della Grande Camera CEDU 28 giugno 2018 (G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia), ha chiarito che il giudice dell’impugnazione deve procedere ad un pieno accertamento nel merito, verificando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sia oggettivi che soggettivi, e valutando la proporzionalità della misura ablatoria secondo i parametri convenzionali.

Cass. pen., Sez. III, 23 settembre 2022, n. 38025 (Gestione illecita di rifiuti)

La Corte ha ribadito che il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006) ha natura di reato di pericolo astratto e si configura anche in assenza di un danno ambientale effettivo. Ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente l’esercizio abusivo – ossia in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni – di una qualsiasi delle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti, indipendentemente dalla natura occasionale o professionale della condotta.

Vedi anche: Diritto dell’ambiente – profili civilistici