Reati connessi all’attività medico-sanitaria
La responsabilità penale del medico e degli esercenti le professioni sanitarie è disciplinata da un articolato sistema normativo che si è evoluto significativamente negli ultimi anni, con le riforme Balduzzi e Gelli-Bianco.
Colpa medica
La colpa medica e professionale in generale presenta profili autonomi rispetto alla colpa c.d. comune in quanto attiene ad attività, intrinsecamente pericolose ma non vietate, ritenute utili e necessarie dal punto di vista sociale e poste a tutela del fondamentale diritto alla salute (art. 32 Cost.) per le quali si rende necessario contenere un rischio consentito e strutturalmente intrinseco all’esercizio delle stesse, rispetto al quale l’esercente la professione sanitaria non può essere obbligato (né facoltizzato) ad astenersi dal compiere una condotta pericolosa.
Riforma c.d. Balduzzi
È stata pubblicata il 17 marzo 2012 la c.d. L. Balduzzi n. 189/2012 (di conversione del D.L. n. 158/2012).
La suddetta riforma ha escluso la responsabilità per colpa lieve del sanitario che abbia osservato le linee guida e le buone pratiche accreditate nel settore.
Riforma c.d. Gelli-Bianco
La legge n. 24 del 2017 c.d. Gelli-Bianco ha apportato ulteriori innovazioni alla disciplina dei fatti commessi nell’esercizio della professione sanitaria.
La suddetta riforma da un lato ha abrogato l’art. 3 della L. 189 del 2012 (Balduzzi) e, dall’altro, ha introdotto l’art. 590 sexies c.p., che esclude la responsabilità penale laddove l’evento si verifichi esclusivamente a causa di imperizia e laddove siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali purché risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
L’art. 5 della legge Gelli-Bianco ha operato, altresì, un rafforzamento del ruolo delle linee guida, nonché una maggiore regolamentazione ed un sistema più efficace di accreditamento e trasparenza delle stesse, introducendo una specifica procedura di creazione, aggiornamento e certificazione delle stesse e delle pratiche clinico-assistenziali.
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) e la responsabilità medico-sanitaria
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia) ha introdotto innovazioni di rilievo nel sistema penale che incidono significativamente sul settore della responsabilità medico-sanitaria, affiancandosi alle riforme Balduzzi (L. 189/2012) e Gelli-Bianco (L. 24/2017) già intervenute in materia.
Giustizia riparativa e colpa medica
La disciplina organica della giustizia riparativa (artt. 42-67 D.Lgs. 150/2022) riveste particolare rilevanza nell’ambito dei reati connessi all’attività medico-sanitaria. Nei procedimenti per lesioni personali colpose derivanti da responsabilità medica, i programmi di giustizia riparativa possono favorire un percorso di dialogo tra il professionista sanitario e il paziente offeso, contribuendo alla ricomposizione del rapporto di fiducia e alla definizione di soluzioni riparatorie concrete, con possibili effetti positivi anche in sede processuale ai sensi dell’art. 62, comma 6, D.Lgs. 150/2022.
Procedibilità a querela per lesioni stradali
La Riforma Cartabia ha inciso sulla procedibilità del reato di lesioni stradali (art. 590-bis c.p.), prevedendo la procedibilità a querela della persona offesa per le ipotesi base, salve specifiche eccezioni: rimane la procedibilità d’ufficio quando il fatto è commesso in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ovvero quando dall’incidente derivino lesioni gravi o gravissime. Tale modifica assume rilievo per la responsabilità medica in quanto le lesioni stradali costituiscono una parte significativa del contenzioso sanitario-forense.
Pene sostitutive applicabili
Le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 20-bis c.p.) trovano piena applicazione nei procedimenti per responsabilità medica. Per le condanne fino a quattro anni di reclusione – fascia che ricomprende la gran parte delle ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose in ambito sanitario – il giudice può disporre la sostituzione della pena detentiva con la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo o la pena pecuniaria sostitutiva, ampliando le opzioni sanzionatorie a disposizione del giudice.
Cass. pen., SS.UU., 22 febbraio 2018, n. 8770 (Mariotti)
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 8770/2018 (c.d. sentenza Mariotti), hanno composto il contrasto interpretativo insorto sulla portata applicativa dell’art. 590-sexies c.p. introdotto dalla legge Gelli-Bianco, fornendo i criteri per l’individuazione dell’area di non punibilità del sanitario.
Principi di diritto
L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio dell’attività medico-chirurgica:
- se l’evento è riconducibile a negligenza o imprudenza (indipendentemente dal rispetto delle linee guida);
- se l’evento è riconducibile a imperizia quando il caso concreto non è regolato da linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali;
- se l’evento è riconducibile a imperizia nella fase di individuazione e selezione di linee guida o buone pratiche non adeguate alla specificità del caso concreto;
- se l’evento è riconducibile a imperizia nella fase esecutiva di raccomandazioni previste da linee guida o buone pratiche adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e della speciale difficoltà dell’atto medico.
In sintesi, la causa di non punibilità opera esclusivamente in caso di imperizia nella fase esecutiva, a condizione che le linee guida siano pertinenti e adeguate al caso concreto e che la colpa non sia grave. La pronuncia ha pertanto ricondotto l’art. 590-sexies c.p. nell’alveo della graduazione della colpa già delineata dalla legge Balduzzi, superando l’apparente discontinuità normativa.
Lo “scudo penale” per i sanitari – emergenza COVID-19
Art. 3-bis D.L. 44/2021 (conv. L. 76/2021)
Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore ha introdotto una disciplina speciale della responsabilità penale sanitaria. L’art. 3-bis del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ha previsto che i fatti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. (omicidio colposo e lesioni personali colpose), commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovino causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo in caso di colpa grave.
Criteri di valutazione della colpa grave
Per la valutazione del grado della colpa, il giudice deve tenere conto, quali fattori che escludono la gravità della condotta: (a) la limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle relative terapie appropriate; (b) la scarsità delle risorse umane e materiali disponibili in rapporto al numero dei casi da trattare; (c) il minor grado di esperienza e specializzazione del personale non specialistico impiegato per fronteggiare l’emergenza. La norma ha trovato applicazione per tutta la durata dello stato di emergenza (fino al 31 marzo 2022), ma conserva rilevanza per i procedimenti penali ancora pendenti relativi a fatti commessi nel periodo emergenziale.
Corte Costituzionale e responsabilità medica
Corte Cost., 25 novembre 2025, n. 170
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 170/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consente al medico imputato di chiedere, nel processo penale, la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria quale responsabile civile, ai fini della garanzia prevista dall’assicurazione obbligatoria di cui all’art. 10 della L. 24/2017 (Gelli-Bianco).
La Corte ha affermato che l’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge Gelli-Bianco svolge una funzione plurima di garanzia, volta a tutelare: (i) i pazienti danneggiati, assicurando loro un ristoro diretto entro i limiti del massimale; (ii) i medici assicurati, che hanno diritto ad essere manlevati dalle pretese risarcitorie della parte civile. La pronuncia rafforza significativamente le garanzie difensive del sanitario imputato nel processo penale, consentendo la concentrazione delle posizioni processuali in un unico giudizio.
