Reati contro il patrimonio

Reati contro il patrimonio

Reati contro il patrimonio

Lo Studio Legale Golini offre assistenza difensiva e consulenza specializzata in materia di reati contro il patrimonio, dal furto alla truffa, dalla ricettazione all’usura, con particolare attenzione alle recenti riforme che hanno ampliato la procedibilità a querela e introdotto nuovi strumenti di giustizia riparativa.

In questa pagina

Furto (art. 624 c.p.) – L’oggetto giuridico

Cass., S.S.U.U., 30-9-2013, n. 40354

“Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisca in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che, anche al titolare di tale posizione di fatto, spetta la qualifica di persona offesa e, dunque, la legittimazione a proporre querela”.

Furto di energia elettrica da parte del condomino

Cassazione penale, sez. V, 15/11/2017, n. 57749

“Integra il reato di appropriazione indebita e non quello di sottrazione di cose comuni [fattispecie abrogata dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e trasformata in illecito civile con sanzione pecuniaria da 100 a 8.000 euro (art. 4, co. 1, lett. a)], la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessa di energia elettrica destinata all’alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune”

Rapina (art. 628 c.p.) Vs Estorsione (art. 629 c.p.)

La differenza tra rapina ed estorsione non risiede tanto nel fatto che, nella rapina, l’agente si impossessi egli stesso della cosa altrui, mentre, nell’estorsione, l’impossessamento avvenga per un comportamento positivo della vittima che è indotta, a seguito della violenza o minaccia, a consegnare la cosa; ma, piuttosto, nella possibilità di scelta da parte della vittima tra il male minacciato e la consegna della cosa.

Si ha, pertanto, rapina ogni qual volta la vittima sia stata costretta, nell’imminenza del danno e per l’immediatezza dell’imposizione, a consegnare subito la cosa, non potendosi, in tal caso, considerare la consegna espressione di una volontà, sia pure coartata, dato che la vittima viene in realtà a trovarsi alla mercé dell’aggressore, al cui volere non può sottrarsi.

Riforma L. n. 36/2019 – legittima difesa, “difesa domestica”, eccesso colposo, furto rapina e violazione di domicilio

La legge n. 36/2019 ha introdotto nuove norme in tema di difesa “domestica” ed eccesso colposo ed ha aggravato le pene previste per i reati di furto, rapina e violazione di domicilio.

Difesa domestica

La legge n. 36/2019 ha introdotto una sorta di presunzione di legittima difesa “domestica”: in caso di violazione di domicilio – e al domicilio viene espressamente equiparato ogni luogo ove si esercita attività commerciale, professionale o imprenditoriale – la difesa si considera “sempre” proporzionata all’offesa; la previsione mira evidentemente a eliminare ogni residuo spazio di discrezionalità da parte del giudice nella valutazione della proporzionalità tra la difesa e offesa.

Inoltre, all’interno delle mura domestiche e nei luoghi di lavoro sopra indicati, chi respinge l’intrusione da parte di una o più persone “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica” si considera sempre in condizione di legittima difesa.

Eccesso di legittima difesa

L’art. 55 c.p. stabilisce che in caso di superamento “colposo” dei limiti della legittima difesa (come di altre scriminanti comuni) si applicano le pene previste per i delitti colposi (se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo).

A questa previsione viene ora aggiunto un secondo comma in base al quale, in caso di eccesso colposo nella legittima difesa, non è comunque punibile chi, avendo commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, abbia agito in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Truffa (art. 640 c.p.) e conseguente profitto realizzato con accredito postepay

Cass. pen., 11.8.2020, n. 23781

“Quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie «postepay»), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poichè tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima”.

Truffa via web e aggravante della minorata difesa

Cass. pen., sez. VI, 22.03.2017, n. 17937

“L’aggravante della minorata difesa è configurabile quando l’agente abbia approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche con riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, ovvero di condizioni oggettive conosciute dall’agente.

Internet non è configurabile come un luogo fisico e nelle vendite via web il soggetto acquirente non sa dove si collochi fisicamente il venditore poiché l’operazione avviene nella smaterializzata rete.

La distanza rispetto alla quale si trova l’acquirente del prodotto on line, che di norma ne ha pagato anticipatamente il prezzo, è l’elemento che pone l’autore della truffa in una posizione di forza e di maggiore favore rispetto alla vittima, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun controllo preventivo da parte dell’acquirente e a sottrarsi comodamente alle conseguenze dell’azione”.

Frode informatica

La fattispecie intende reprimere la condotta dei c.d. “hackers” (pirati dell’informatica).

Pur essendo molteplici le modalità possibili per configurare tale reato, la dottrina ha elaborato, sostanzialmente, tre tipi di condotta:

1. l’alterazione o l’immissione di dati;

2. l’alterazione del cd. “software” finalizzata alla frode;

3. l’alterazione delle informazioni (intese come correlazioni fra dati).

Furto di identità digitale

Costituisce una ipotesi aggravante del reato di frode informatica, introdotta con D.L. 14.8.2013, n. 93, convertito in L. 15.10.2013, n. 119 (provvedimento nato come decreto anti-femminicidio e violenza di genere ma, successivamente, esteso nella sua portata riformatrice).

Quanto al concetto di “furto di identità digitale” si intende la definizione contenuta nel D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, il cui art. 30 bis definisce il “furto d’identità” come l’impersonificazione totale (cioè l’occultamento totale della propria identità mediante l’utilizzo indebito di dati relativi all’identità e al reddito di un altro soggetto, anche se deceduto) o solo parziale (realizzata, cioè, mediante l’impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l’utilizzo indebito di dati relativi ad un altro soggetto).

Circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.)

Cass. pen., sez. II, 18.07.2018, n. 35446

“Il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione. E’ quindi sufficiente che esso sia affetto da infermità psichica o deficienza psichica, ovvero da un’alterazione dello stato psichico, che sebbene meno grave dell’incapacità, risulti tuttavia idonea a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva che ne affievolisca le capacità critiche”.

Circonvenzione (art. 643 c.p.) Vs estorsione (art. 629 c.p.)

Cass. pen., sez. II, del 28.04.2017, n. 21977

“Se pur entrambe finalizzate all’ingiusto profitto, si differenziano per il mezzo adoperato, che in uno è l’induzione mentre nell’altro la minaccia.”

Usura (art. 644 c.p.)

Affinchè sussista il delitto di usura è necessario che gli interessi, i vantaggi o i compensi dati o promessi siano usurari rispetto alla prestazione di dare o procurare danaro o altra utilità.

Ai sensi dell’art. 2 della L. 108/96 (come modificato dal D.L. 13.5.2011, n. 70, convertito in L. 12.7.2011, n. 106) il limite previsto dal terzo comma dell’art. 644 del c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma I, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, alimentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Per la determinazione dell’entità del tasso, dispone il quarto comma dell’art. 644, si deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.

Vedi anche: Diritto bancario e finanziario – profili civilistici dell’usura e del tasso soglia

Appropriazione indebita (art. 646 c.p.) – La mancata restituzione di una somma ricevuta in acconto prezzo di un preliminare successivamente risolto

Cass. pen., 29.03.2017, n. 15815

“La mancata restituzione di una somma ricevuta in acconto prezzo di un preliminare successivamente risolto, non costituisce appropriazione indebita, laddove il denaro non abbia ricevuto uno specifico vincolo di destinazione al momento del conferimento.”

Appropriazione indebita e leasing

Cass. pen. 17.6.2016, n. 25282

“Se la detenzione del bene sia qualificata in forza di un contratto di leasing, il mero inadempimento dei canoni, cui consegue la risoluzione di diritto del contratto, non integra, di per sé, il reato di cui all’art. 646 c.p. che, invece, si perfeziona solo nel momento in cui il detentore manifesta la sua volontà di detenere il bene «uti dominus», non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene che gli viene richiesto e sul quale non ha più alcun diritto”.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Cass. pen., 10 luglio 2018, n. 31262

“Per commettere il reato di ricettazione, non è necessario che la consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo trarsi la prova dell’elemento soggettivo del reato anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l’inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose o dalle modalità dell’azione, soprattutto quando il possesso si accompagni alla mancata spiegazione attendibile dell’origine dei beni medesimi.”

Ricettazione Vs Acquisto di cose di provenienza illecita (art. 712 c.p.)

Cass. pen., sez. II, 21.04.2017, n. 25439

“In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa che, invece, connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza”.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) – Distinzione tra riciclaggio e ricettazione

Questione dibattuta è la qualificazione della condotta di chi, venuto in possesso di assegni di provenienza illecita, previa sostituzione dell’identità del beneficiario con i propri dati, senza alcuna manomissione, li versi sul proprio conto corrente.

Tale condotta, secondo giurisprudenza maggioritaria, è assimilabile a quella del possessore in mala fede che presenti documenti falsi con le generalità del titolare effettivo degli assegni al fine di incassarli ed è qualificabile come ricettazione.

Diversamente, la condotta dell’agente che si presti a monetizzare l’assegno di provenienza illecita con operazioni tali da ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa (es.: contraffazione degli assegni, apertura da parte di terzi di conti correnti ex novo con false generalità) va qualificata come riciclaggio.

Cass. pen., 20 ottobre 2019, n. 52549

“Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, od anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità: tra di esse rientra la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con “denaro pulito”.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) – introdotto dalla L. 186/2014 – e bagarinaggio

Cass. pen., 19 febbraio 2020, n. 10364

“Non integra gli estremi del delitto di autoriciclaggio rivendere a terzi, a prezzi maggiorati, biglietti illegittimamente ottenuti, attesa la difficoltà di inquadrare la commercializzazione di biglietti di ingresso allo stadio, peraltro rilasciati nominativamente ai beneficiari, tra le attività di impiego, sostituzione o trasferimento in attività finanziarie, economiche o imprenditoriali”.

La Riforma Cartabia: estensione della procedibilità a querela per i reati contro il patrimonio (D.Lgs. 150/2022)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia del processo penale), entrato in vigore il 30 dicembre 2022, ha introdotto una significativa estensione del regime di procedibilità a querela di parte per numerosi reati contro il patrimonio, con l’obiettivo di deflazionare il carico giudiziario e restituire alla persona offesa un ruolo centrale nella scelta di attivare o meno il procedimento penale.

Le principali modifiche hanno riguardato l’art. 649-bis c.p., che disciplina la procedibilità per i delitti contro il patrimonio. In particolare:

Furto aggravato (artt. 624, 625 c.p.)

Il furto semplice (art. 624 c.p.) era già procedibile a querela di parte. La riforma ha esteso la procedibilità a querela anche ad alcune ipotesi di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, primo comma, c.p. In particolare, il furto aggravato è ora procedibile a querela quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui all’art. 625, co. 1, nn. 1 (violenza sulle cose o destrezza), 2 (porta indosso armi o narcotici senza farne uso), 4 (su cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede) e 8-bis (fatto commesso all’interno di mezzi di trasporto pubblico).

Restano, tuttavia, procedibili d’ufficio le ipotesi di furto aggravato quando:

  1. la persona offesa è incapace, per età o per infermità;
  2. ricorrono le circostanze aggravanti di cui all’art. 625, co. 1, nn. 3 (mezzo fraudolento), 5 (violenza o minaccia), 7 (cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità), 7-bis (fatto commesso su componenti metalliche di infrastrutture destinate all’erogazione di energia, servizi di trasporto, ecc.).

Truffa (art. 640 c.p.)

La truffa semplice era già procedibile a querela. La riforma ha esteso la procedibilità a querela anche alle ipotesi di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, co. 2, c.p., nonché quando ricorre la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, n. 7, c.p.).

Resta procedibile d’ufficio la truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.), nonché quella aggravata dal fatto di aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (c.d. minorata difesa), quando la persona offesa è incapace per età o per infermità.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Analogamente alla truffa, la frode informatica è ora procedibile a querela di parte anche nelle ipotesi aggravate, salvo che la persona offesa sia incapace per età o per infermità, ovvero ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale che comportino un aumento della pena superiore a un terzo.

Appropriazione indebita (art. 646 c.p.)

L’appropriazione indebita è ora procedibile a querela di parte in via generale. La procedibilità d’ufficio è limitata a due sole ipotesi:

  1. quando ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale che comportino un aumento della pena superiore a un terzo (es. abuso di relazioni domestiche o d’ufficio, ex art. 61, n. 11, c.p.);
  2. quando la persona offesa è incapace per età o per infermità.

Tale modifica ha avuto un impatto rilevante nella prassi, determinando la necessità della querela anche in procedimenti già pendenti per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma.

La disciplina transitoria (L. 199/2022)

Per i reati commessi prima del 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della riforma) che sono divenuti procedibili a querela per effetto del D.Lgs. 150/2022, la L. 30 dicembre 2022, n. 199 ha previsto una disciplina transitoria: la persona offesa ha avuto a disposizione un termine di tre mesi dall’entrata in vigore della legge (e dunque fino al 30 marzo 2023) per proporre querela, decorso il quale il reato è divenuto improcedibile e il giudice ha pronunciato sentenza di non doversi procedere. Per i procedimenti pendenti in primo grado, il giudice era tenuto ad informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela.

La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) dopo la Riforma Cartabia

Il D.Lgs. 150/2022 ha significativamente modificato l’art. 131-bis c.p., ampliando l’ambito applicativo della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, con rilevanti conseguenze per i reati contro il patrimonio.

Le principali novità sono:

  1. Ampliamento dell’ambito applicativo: la causa di non punibilità è ora applicabile ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria. Il precedente limite era riferito alla pena massima non superiore a cinque anni. Tale modifica ha esteso l’applicabilità dell’istituto a un numero maggiore di reati contro il patrimonio;
  2. Rilevanza della condotta susseguente al reato: il giudice, nel valutare la particolare tenuità dell’offesa, può ora tenere conto anche della condotta del reo successiva alla commissione del reato. In particolare, assumono rilievo la restituzione integrale del profitto, il risarcimento del danno, l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della condotta, nonché l’accesso a programmi di giustizia riparativa con esito positivo;
  3. Applicazione retroattiva: trattandosi di norma più favorevole, la nuova disciplina dell’art. 131-bis c.p. trova applicazione retroattiva ai sensi dell’art. 2, co. 4, c.p., anche con riferimento a fatti commessi prima del 30 dicembre 2022 (Cass. pen., sez. III, 2 maggio 2023, n. 18029).

Con riferimento ai reati contro il patrimonio, l’art. 131-bis c.p. non trova applicazione in alcune ipotesi specifiche: sono esclusi, ad esempio, i reati di rapina aggravata (art. 628, co. 3, c.p.), estorsione aggravata e usura, in ragione della gravità intrinseca di tali condotte.

La giustizia riparativa nei reati contro il patrimonio

La Riforma Cartabia ha introdotto, agli artt. 42-67 del D.Lgs. 150/2022, una disciplina organica della giustizia riparativa, istituto di carattere generale applicabile a tutti i reati e in ogni stato e grado del procedimento penale.

La giustizia riparativa è definita come ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore.

Con specifico riferimento ai reati contro il patrimonio, la giustizia riparativa assume particolare rilievo in considerazione della natura prevalentemente patrimoniale del danno subito dalla vittima. I programmi di giustizia riparativa possono, infatti, favorire:

  1. la restituzione del bene sottratto o del profitto del reato;
  2. il risarcimento del danno patito dalla vittima;
  3. la riconciliazione tra vittima e autore del reato, con particolare riguardo alle ipotesi in cui tra le parti preesisteva un rapporto fiduciario (es. appropriazione indebita, truffa tra privati);
  4. l’assunzione di impegni comportamentali da parte dell’autore del reato.

L’esito positivo di un programma di giustizia riparativa è valutabile dal giudice ai fini:

  1. dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.);
  2. della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p.);
  3. della commisurazione della pena (art. 133 c.p.);
  4. del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.);
  5. della concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.).

La giustizia riparativa rappresenta, pertanto, un’importante innovazione nell’ambito dei reati contro il patrimonio, offrendo alla vittima un ruolo attivo nella gestione delle conseguenze del reato e all’autore un’opportunità concreta di riparazione del danno, con possibili ricadute favorevoli sul piano sanzionatorio.

La depenalizzazione dei reati contro il patrimonio (D.Lgs. 7/2016 e D.Lgs. 8/2016)

I Decreti Legislativi 15 gennaio 2016, n. 7 e n. 8, entrati in vigore il 6 febbraio 2016, hanno operato una significativa depenalizzazione di taluni reati contro il patrimonio, trasformandoli in illeciti civili con sanzioni pecuniarie ovvero in illeciti amministrativi.

Reati abrogati e trasformati in illeciti civili (D.Lgs. 7/2016)

Il D.Lgs. 7/2016 ha disposto l’abrogazione delle seguenti fattispecie, convertendole in illeciti civili sottoposti a sanzione pecuniaria civile:

  1. Sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.): la condotta del comproprietario, coerede o socio che sottrae la cosa comune è ora sanzionata con una sanzione pecuniaria civile da 100 a 8.000 euro (art. 4, co. 1, lett. a, D.Lgs. 7/2016);
  2. Appropriazione di cosa smarrita, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.): parimenti trasformata in illecito civile con sanzione pecuniaria da 100 a 8.000 euro.

Reati depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi (D.Lgs. 8/2016)

Il D.Lgs. 8/2016 ha operato la depenalizzazione generalizzata di tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria, tra cui rientrano diverse contravvenzioni connesse alla tutela del patrimonio. Ha inoltre depenalizzato specifiche fattispecie trasformandole in illeciti amministrativi.

Il danneggiamento dopo la riforma

Il D.Lgs. 7/2016 ha profondamente riformato la disciplina del danneggiamento (art. 635 c.p.). Il danneggiamento semplice (primo comma) è stato abrogato come reato e trasformato in illecito civile con sanzione pecuniaria da 100 a 8.000 euro. Residua la rilevanza penale del solo danneggiamento aggravato, punito a querela della persona offesa, salvo che ricorrano le aggravanti di cui all’art. 635, co. 2, c.p. (violenza alla persona, minaccia, danneggiamento in occasione di manifestazioni pubbliche, su beni di pubblica utilità), che restano procedibili d’ufficio.

La Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha ulteriormente ampliato la procedibilità a querela per il danneggiamento aggravato, mantenendo la procedibilità d’ufficio solo nelle ipotesi di maggiore gravità.

Cybercrime e reati patrimoniali informatici: evoluzione normativa

I reati patrimoniali commessi mediante strumenti informatici e telematici hanno assunto, negli ultimi anni, una rilevanza sempre crescente, sollecitando ripetuti interventi normativi volti a rafforzare il quadro repressivo.

L. 90/2024: inasprimento delle pene per i reati informatici

La Legge 28 giugno 2024, n. 90 (c.d. “Legge sulla cybersicurezza”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 2024, ha introdotto significative modifiche in materia di reati informatici con ricadute dirette sui delitti contro il patrimonio:

  1. Frode informatica (art. 640-ter c.p.): inasprimento delle pene, con aumento della reclusione da 1 a 5 anni (in luogo di 6 mesi-3 anni) per l’ipotesi base. Per l’ipotesi aggravata dal furto di identità digitale, la pena è stata elevata alla reclusione da 2 a 6 anni e multa da 600 a 3.000 euro;
  2. Accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.): la pena per l’ipotesi base è stata elevata alla reclusione da 2 a 10 anni, con ulteriori aggravanti per l’accesso a sistemi di interesse pubblico o militare;
  3. Estorsione informatica: la L. 90/2024 ha introdotto una nuova circostanza aggravante per l’estorsione (art. 629, co. 3, c.p.) commessa mediante le condotte di cui agli artt. 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies c.p., prevedendo la reclusione da 6 a 12 anni e multa da 5.000 a 10.000 euro. Tale previsione è diretta a contrastare il fenomeno del ransomware.

Truffa online e competenza territoriale

Cass. SS.UU., 18 luglio 2017, n. 17325

“In tema di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di prodotti in rete, seguita da pagamento mediante ricarica di carta prepagata, il luogo di consumazione del reato coincide con quello in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto e non con quello della disponibilità della somma sulla carta di pagamento”.

La pronuncia ha risolto un contrasto giurisprudenziale di rilevante portata pratica, stabilendo che la competenza territoriale si radica nel luogo in cui il denaro viene accreditato sulla carta prepagata dell’agente, con conseguente concentrazione dei procedimenti penali.

Phishing e frode informatica

Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 2019, n. 9891

“Il phishing — consistente nell’invio di e-mail apparentemente provenienti da istituti di credito o finanziari, contenenti link a siti web contraffatti, al fine di carpire le credenziali di accesso ai servizi di home banking della vittima — integra il delitto di frode informatica aggravata dal furto di identità digitale (art. 640-ter, co. 3, c.p.) e non la mera truffa, in quanto l’agente interviene senza il consenso del titolare su dati e informazioni contenuti in un sistema informatico, alterandone il funzionamento”.

Vedi anche: Dati personali e tutela della privacy informatica