Reati contro la persona e la famiglia
L’Avv. Golini assiste in procedimenti penali relativi ai reati contro la persona e la famiglia, dalla tutela penale del diritto di famiglia alla violenza sessuale, con particolare attenzione alle novità introdotte dal Codice Rosso del 2019 e dalla Riforma Cartabia.
Tutela del diritto di famiglia in sede penale
Strettamente collegata a tale materia è quella relativa alla tutela penale nel diritto di famiglia. Trattasi di un’attività particolarmente composita che va dalla predisposizione di atti difensivi, ad esempio denunce e/o querele, propedeutici all’attivazione di procedimenti penali volti all’accertamento dei più comuni delitti contro l’assistenza familiare e la persona disciplinati dal codice penale, quali a mero titolo esemplificativo: violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti in famiglia, ingiurie, lesioni, minacce ed atti persecutori (c.d. stalking), sino all’assistenza penale in udienza di coloro che, in qualità di persone offese dal reato, si costituiscono parte civile nel processo penale instaurato a carico dell’autore del reato, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, esistenziali e morali derivanti dall’illecito penale.
La tutela della vulnerabilità e il c.d. codice rosso del 2019
La L. 19 luglio 2019, n. 69 ha introdotto modifiche al codice di procedura penale volte a contrastare la violenza domestica e di genere, nell’intento di:
1) velocizzare l’instaurazione di procedimenti penali volti al perseguimento di taluni delitti commessi nel contesto delle relazioni affettive o familiari;
2) accelerare l’eventuale adozione di provvedimenti in protezione delle vittime.
Art. 583-quinquies c.p. – Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso
La L. 19 luglio 2019, n. 69 (Codice Rosso) ha introdotto l’art. 583-quinquies c.p., che punisce con la reclusione da otto a quattordici anni chiunque cagioni ad alcuno lesione personale dalla quale derivino la deformazione o lo sfregio permanente del viso.
La fattispecie, precedentemente contemplata come circostanza aggravante del delitto di lesioni personali, è stata elevata a reato autonomo con pena significativamente più severa, a testimonianza della particolare gravità attribuita dal legislatore a condotte lesive dell’integrità fisica che compromettono in modo permanente l’aspetto della persona.
La condanna per il reato di cui all’art. 583-quinquies c.p. comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.
Si segnala che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 83/2025, è intervenuta sul trattamento sanzionatorio della fattispecie, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma nella parte relativa alla determinazione della pena.
La L. 168/2023 (c.d. Codice Rosso bis): rafforzamento della tutela delle vittime di violenza
La L. 24 novembre 2023, n. 168, recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, entrata in vigore il 9 dicembre 2023, ha introdotto un significativo rafforzamento degli strumenti di tutela delle vittime, integrando e potenziando il quadro normativo del Codice Rosso del 2019.
Arresto in flagranza differita
Una delle novità più rilevanti è l’introduzione dell’arresto in flagranza differita per i delitti di violenza di genere: la polizia giudiziaria può procedere alla restrizione della libertà personale dell’autore del reato sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, entro quarantotto ore dal fatto, anche al di fuori dei casi di flagranza in senso stretto. L’istituto si applica ai reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento.
Braccialetto elettronico e misure cautelari rafforzate
La legge ha stabilito la tendenziale obbligatorietà del braccialetto elettronico per le misure cautelari di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento). Il rifiuto dell’applicazione del dispositivo può comportare l’adozione congiunta di misure più gravi. È stata inoltre prevista la fissazione di una distanza minima di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Audizione della vittima entro tre giorni
La legge ha rafforzato l’obbligo di tempestività dell’intervento della polizia giudiziaria e dell’autorità inquirente, prevedendo che l’audizione della persona offesa o denunciante debba avvenire nel termine di tre giorni dalla data di iscrizione della notizia di reato.
Ammonimento rafforzato e formazione degli operatori
La legge ha semplificato la procedura di ammonimento del Questore e ha previsto obblighi di formazione specifica per gli operatori delle forze dell’ordine e per i magistrati in materia di violenza di genere e domestica.
Rapporto tra maltrattamenti (art. 572 cp.) e stalking (art. 612 bis cp.)
Cass. pen., VI, 1 febbraio 2017, n. 10932
“In materia di rapporti tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen., comma 2, secondo un orientamento espresso da questa Corte ed al quale si intende aderire, è configurabile l’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (prevista dall’art. 612-bis cod. pen., comma 2) in presenza di comportamenti che, sorti nell’ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo, o comunque della sua attualità temporale. Con la precisazione che ciò può valere, in particolare, in caso di divorzio, ravvisandosi viceversa il reato di maltrattamenti in caso di condotta posta in essere in presenza di una separazione legale o di fatto che non vale a porre nel nulla i doveri di rispetto reciproco, assistenza morale e materiale, e di solidarietà nascenti dal rapporto coniugale e in presenza di una situazione, diffusamente richiamata nell’ordinanza impugnata, caratterizzata dalle reiterate e abituali sofferenze fisiche e morali inferte dall’indagato alla moglie e dallo status di vessazione psicologica che ne è scaturito”.
Cass. pen., VI, 22 febbraio 2018, n. 19868
“Il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi è configurabile nell’ipotesi in cui i maltrattamenti siano posti in essere dal marito nei confronti dell’ex moglie, non rilevando in sé e per sé la durata della convivenza tra i due dopo il divorzio, quanto piuttosto l’esistenza di una stabile relazione affettiva tra l’imputato e la persona offesa, relazione che ha creato reciproco affidamento e aspettative di assistenza, protezione e solidarietà”.
Il confine normativo tra “induzione” alla prostituzione (art. 600 bis, I comma, c.p.) e atti sessuali a pagamento con minorenne (art. 600 bis, II comma, c.p.)
Cass. Sezioni Unite Penali, 14 aprile 2014, n. 16207
“La condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma secondo e non del comma primo dell’art. 600-bis c.p., poiché la diversa condotta di induzione alla prostituzione minorile, di cui al comma primo dello stesso articolo, può riguardare anche l’attività di mercimonio esercitata nei confronti di un solo soggetto, purché terzo rispetto all’induttore”.
Reclutamento e favoreggiamento della prostituzione “volontariamente e consapevolmente esercitata”
Corte Cost., 7 giugno 2019, n. 141 (c.d. caso Tarantini)
Nell’ambito del noto caso Tarantini, la Corte d’Appello di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, co. 1, nn. 4) e 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. Legge Merlin), nella parte in cui si attribuisce rilevanza penale alla condotta di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione “volontariamente e consapevolmente esercitata”, ravvisando una possibile violazione del principio di offensività, considerato già nella sua dimensione di offensività “in astratto”. La Consulta ha ritenuto, tuttavia, non fondate le eccezioni in quanto “anche nell’attuale momento storico, quando pure non si sia al cospetto di vere e proprie forme di prostituzione forzata, la scelta di “vendere sesso” trova alla sua radice, nella larghissima maggioranza dei casi, fattori che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione dell’individuo”.
Prostituzione mediante contatto online
Cass. pen., III, 24 febbraio 2012, n. 7368
“In tema di prostituzione minorile, rientra nella nozione di prostituzione qualsivoglia attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro, anche se priva del contatto fisico tra i due soggetti, i quali possono anche trovarsi in luogo diverso, essendo unicamente richiesta la possibilità per gli stessi di interagire”.
Cass. pen., III, 25 marzo 2015, n. 16616
“In tema di atti sessuali con minorenne deve escludersi che le condotte poste in essere mediante comunicazione telematica presentino – per il solo fatto di svolgersi in assenza di contatto fisico con la vittima – connotazioni di minore lesività sulla sfera psichica del minore tali da rendere applicabile, in ogni caso, l’attenuante speciale prevista dall’art. 609quater, quarto comma, c.p. (imputato collegato via webcam – mediante uso di social network – con due bambine di 9 e di 11 anni, si era denudato e masturbato ed aveva indotto le minori a fare altrettanto)”.
Cass. pen., III, 6 marzo 2019, n. 30512
“In tema di atti sessuali penalmente rilevanti, è configurabile l’ipotesi del tentativo quando, pure in mancanza di atti di contatto fisico tra imputato e persona offesa la condotta tenuta sia oggettivamente idonea a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale e denoti il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali. Dunque, ove il contatto tra il reo ed il minore avvenga mediante comunicazione a distanza, è necessario accertare, da un lato, l’univoca intenzione dell’agente di soddisfare la propria concupiscenza e, dall’altro, l’oggettiva idoneità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione”.
Violenza sessuale
Cass. pen. 11 luglio 2007, n. 35625
La condotta vietata dall’art. 609-bis c.p. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest’ultimo, sia finalizzato e idoneo a porre in pericolo la sua libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell’agente e neppure l’eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale.
Art. 612-ter c.p. – Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. revenge porn)
La L. 19 luglio 2019, n. 69 (Codice Rosso) ha introdotto l’art. 612-ter c.p., che punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate.
Condotta tipica e pena
Il primo comma punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso della persona ritratta. Il secondo comma estende la medesima pena a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde al fine di recare nocumento alla persona rappresentata.
Circostanze aggravanti
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla vittima, ovvero se i fatti sono commessi mediante strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Nozione di “sessualmente esplicito”
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la nozione di “sessualmente esplicito” non è limitata ad immagini che ritraggano atti sessuali o parti intime, ma si estende a rappresentazioni di altre zone erogene del corpo umano in contesti e condizioni che evochino la sessualità, comprese immagini della persona in biancheria intima (Cass. pen., sez. V, 2023).
Vedi anche: Dati personali e diritto all’oblio per i profili di tutela della privacy in relazione alla diffusione illecita di contenuti intimi e al cyberstalking.
Giurisprudenza recente in materia di reati contro la persona e la famiglia
Cass. SS.UU., 16 luglio 2020, n. 27326 – Violenza sessuale e abuso di autorità
Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’abuso di autorità quale modalità di costrizione nel delitto di violenza sessuale (art. 609-bis, comma 1, c.p.) presuppone una posizione di preminenza, anche solo di fatto e di natura privata, di cui l’agente si avvalga per costringere la vittima a compiere o subire atti sessuali. La Corte ha superato l’orientamento restrittivo che richiedeva una posizione di supremazia di natura pubblicistica, estendendo la tutela anche ai casi di abuso di autorità nell’ambito di relazioni private (es. insegnante privato nei confronti del minore affidato).
Stalking mediante social network
La giurisprudenza di legittimità ha consolidato l’orientamento secondo cui il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) può essere integrato anche attraverso condotte poste in essere tramite social network e strumenti telematici (c.d. cyberstalking), incluse la pubblicazione reiterata di contenuti offensivi o minatori su profili pubblici, l’invio assillante di messaggi mediante applicazioni di messaggistica e la creazione di profili falsi. La Cassazione ha peraltro precisato (Cass. pen., sez. I, n. 40033/2023) che i semplici messaggi inviati tramite le applicazioni Instagram e Facebook, le cui notifiche possono essere disattivate dal destinatario, non integrano di per sé la fattispecie di molestie (art. 660 c.p.), dovendosi valutare in concreto l’invasività della condotta e gli effetti prodotti sulla vittima.
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) e i reati contro la persona e la famiglia
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, noto come Riforma Cartabia, ha introdotto significative novità nel sistema penale italiano che incidono direttamente sulla tutela penale della famiglia e della persona. Le principali innovazioni riguardano l’ampliamento della procedibilità a querela, l’introduzione della giustizia riparativa e la riforma delle pene sostitutive.
Ampliamento della procedibilità a querela
La Riforma Cartabia ha esteso il regime di procedibilità a querela a numerosi reati, con l’obiettivo di ridurre il carico giudiziario e restituire alla persona offesa un ruolo centrale nella decisione di perseguire il reato. Per i reati contro la famiglia, tuttavia, il legislatore ha mantenuto la procedibilità d’ufficio per le fattispecie più gravi, quali i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e la violenza sessuale nelle ipotesi aggravate. Si segnala che gli artt. 557-559 c.p. erano già stati abrogati o depenalizzati da precedenti interventi normativi, mentre la Cartabia ha operato una razionalizzazione complessiva del sistema della procedibilità.
Giustizia riparativa (artt. 42-67 D.Lgs. 150/2022)
Una delle novità più rilevanti della Riforma Cartabia è l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa (artt. 42-67 D.Lgs. 150/2022). Si tratta di un modello di giustizia complementare a quello tradizionale, che consente alla vittima del reato e all’autore del fatto di intraprendere percorsi di mediazione e di riparazione dell’offesa, con il supporto di mediatori qualificati. Nei reati contro la persona e la famiglia, la giustizia riparativa può svolgere un ruolo particolarmente significativo, favorendo la ricomposizione delle dinamiche relazionali e la tutela delle vittime in contesti familiari.
Pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 20-bis c.p.)
Il D.Lgs. 150/2022 ha introdotto l’art. 20-bis c.p., che disciplina le pene sostitutive delle pene detentive brevi. Per le condanne fino a quattro anni di reclusione, il giudice può sostituire la pena detentiva con la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo o la pena pecuniaria sostitutiva. Questo strumento assume particolare rilievo nei reati contro la persona e la famiglia caratterizzati da pene edittali contenute, offrendo percorsi sanzionatori alternativi alla detenzione tradizionale.
