Diritto processuale

Arbitrato

(artt. 806-840 c.p.c., come modificati dal D.Lgs. 149/2022)

L’arbitrato è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie in cui le parti affidano la decisione a uno o più arbitri privati, anziché al giudice ordinario. La clausola compromissoria o il compromesso devono risultare per iscritto.

  • Arbitrato rituale (artt. 806-831 c.p.c.): il lodo ha efficacia di sentenza e, a seguito della Riforma Cartabia, produce effetti indipendentemente dal deposito presso la cancelleria del tribunale;
  • Arbitrato irrituale (art. 808-ter c.p.c.): il lodo ha valore di contratto tra le parti;
  • Arbitrato semplificato (art. 832-bis c.p.c.): introdotto dalla Riforma Cartabia, consente la decisione su base documentale con termini abbreviati, per controversie di minore complessità;
  • Translatio iudicii (art. 819-quater c.p.c.): possibilità di trasferire il giudizio dall’arbitro al giudice ordinario e viceversa, senza perdita degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Lo Studio Legale Golini assiste le parti nella redazione di clausole compromissorie, nella nomina degli arbitri e nella conduzione di procedimenti arbitrali.

Diritto internazionale privato

(legge nr. 218 del 31 maggio 1995)

La legge n. 218/1995 disciplina il sistema italiano di diritto internazionale privato, individuando i criteri di collegamento per determinare la legge applicabile ai rapporti con elementi di estraneità e regolando il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere.

Liquidazione giudiziale e procedure concorsuali

(D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha sostituito integralmente la legge fallimentare (R.D. 267/1942), introducendo un sistema organico di gestione della crisi e dell’insolvenza.

Le principali novità includono:

  • Nuova terminologia: il “fallimento” è stato sostituito dalla liquidazione giudiziale, eliminando lo stigma sociale connesso alla procedura;
  • Composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-undecies): procedura riservata che consente all’imprenditore di avviare trattative con i creditori sotto la guida di un esperto indipendente;
  • Concordato preventivo riformato (artt. 84-120): maggiore flessibilità nella predisposizione del piano, con distinzione tra concordato in continuità aziendale e liquidatorio;
  • Sovraindebitamento (artt. 65-83): estensione delle procedure ai soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori) con piano del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata;
  • Esdebitazione (artt. 278-283): disciplina organica della liberazione del debitore dai debiti residui, accessibile anche al debitore incapiente.

Lo Studio Legale Golini assiste imprese e debitori nella gestione della crisi d’impresa, nella composizione negoziata, nei concordati preventivi e nelle procedure di sovraindebitamento.

Aggiornamento normativo: il Codice della crisi è stato successivamente modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (primo correttivo) e dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (terzo correttivo), che ha introdotto ulteriori novità in materia di composizione negoziata, concordato preventivo e sovraindebitamento.

Locazioni

(legge nr. 392 del 27 luglio 1978 + legge nr. 431 del 9 dicembre 1998)

La disciplina delle locazioni di immobili urbani è regolata dalla legge n. 392/1978 (c.d. legge sull’equo canone) e dalla legge n. 431/1998, che ha liberalizzato il mercato delle locazioni abitative. Lo Studio offre assistenza per la redazione e revisione dei contratti di locazione, la gestione delle controversie relative a canoni, recesso, sfratti per morosità e finita locazione.

Nota: le controversie in materia di locazione, comodato e affitto di azienda sono soggette a mediazione obbligatoria (art. 5, co. 1, D.Lgs. 28/2010, come modificato dalla Riforma Cartabia). Vedi sezione Mediazione.

Mediazione

(D.Lgs. nr. 28 del 4 marzo 2010, come modificato dal D.Lgs. 149/2022 – Riforma Cartabia)

La mediazione civile e commerciale, disciplinata dal D.Lgs. 28/2010, è stata significativamente riformata dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022):

  • Ampliamento delle materie obbligatorie: la mediazione è ora obbligatoria anche per le controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura;
  • Mediazione demandata dal giudice (art. 5-quater): il giudice può disporre la mediazione anche d’ufficio;
  • Patrocinio a spese dello Stato: estensione del gratuito patrocinio alla mediazione obbligatoria;
  • Durata: ridotta a tre mesi il termine massimo;
  • Partecipazione personale: obbligo di partecipazione personale delle parti, con conseguenze processuali in caso di assenza ingiustificata;
  • Accordo esecutivo: l’accordo sottoscritto dagli avvocati costituisce titolo esecutivo senza necessità di omologa.

Negoziazione assistita

(D.L. nr. 132 del 12 settembre 2014, come modificato dal D.Lgs. 149/2022 – Riforma Cartabia)

La negoziazione assistita è stata profondamente riformata dalla Riforma Cartabia:

  • Negoziazione assistita familiare (art. 6): estesa a tutte le controversie familiari, comprese quelle relative ai figli nati fuori dal matrimonio, con possibilità di trasferimento immobiliare;
  • Negoziazione assistita obbligatoria: confermata per risarcimento danni da circolazione e per domande di pagamento fino a 50.000 euro;
  • Istruttoria stragiudiziale (art. 4-bis): possibilità di acquisire dichiarazioni testimoniali e confessioni durante la negoziazione.

Opposizione esecuzione

(artt. 615-622 c.p.c., come modificati dal D.Lgs. 149/2022)

Le opposizioni esecutive costituiscono gli strumenti di tutela del debitore e dei terzi nell’ambito del processo esecutivo:

  • Opposizione a precetto (art. 615, co. 1, c.p.c.): contestazione del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, prima dell’inizio dell’esecuzione;
  • Opposizione all’esecuzione (art. 615, co. 2, c.p.c.): contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata dopo il suo inizio;
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): contestazione della regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto o dei singoli atti di esecuzione. Con la Riforma Cartabia, il termine per proporre l’opposizione è di venti giorni;
  • Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.): tutela del terzo proprietario o titolare di un diritto reale sui beni oggetto di esecuzione.

La Riforma Cartabia del processo civile

(D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – in vigore dal 28 febbraio 2023)

La Riforma Cartabia ha profondamente riformato il processo civile italiano con l’obiettivo di ridurre i tempi della giustizia:

Rito ordinario di cognizione

  • Preclusioni anticipate: mezzi di prova e documenti devono essere indicati già negli atti introduttivi;
  • Udienza cartolare: possibilità di trattazione scritta con il consenso delle parti;
  • Sentenza contestuale: il giudice può pronunciare sentenza al termine della discussione orale.

Rito semplificato di cognizione

Introdotto per le cause di minore complessità (art. 281-decies c.p.c.), il rito semplificato sostituisce il vecchio procedimento sommario di cognizione.

Procedimento unificato familiare

Tutte le controversie familiari e minorili sono trattate con un unico rito (artt. 473-bis e ss. c.p.c.), con competenza al Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie (operativo dal 1° ottobre 2024).

Processo telematico

Generalizzazione del deposito telematico, esteso anche al giudice di pace e alla Corte di Cassazione.

Arbitrato

Il lodo ha efficacia di sentenza indipendentemente dal deposito. Possibilità di arbitrato semplificato con decisione su base documentale.

Lo Studio Legale Golini assiste i propri clienti in tutte le fasi del processo civile, adottando le strategie più efficaci alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia.