Diritto tributario
Lo Studio Legale Golini offre assistenza e consulenza legale qualificata in materia di diritto tributario, con particolare riferimento al contenzioso tributario, alla difesa del contribuente avverso gli atti impositivi dell’Amministrazione finanziaria e alla pianificazione fiscale.
Il contenzioso tributario
Il processo tributario è disciplinato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Si tratta di un giudizio impugnatorio che si svolge dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria (già Commissioni Tributarie, ridenominate dalla L. 31 agosto 2022, n. 130, che ha altresì introdotto il giudice monocratico per le controversie di valore fino a 3.000 euro) e che ha per oggetto la legittimità degli atti impositivi dell’Amministrazione finanziaria.
Il contribuente che intenda contestare un avviso di accertamento, una cartella di pagamento, un avviso di liquidazione o altro atto impositivo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato (art. 21 D.Lgs. 546/1992).
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione dell’atto impugnato, del ricorrente e del suo legale rappresentante, nonché i motivi di impugnazione. Il ricorrente deve, altresì, notificare il ricorso all’ente impositore e depositarlo presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria entro 30 giorni dalla notificazione.
Avverso la sentenza di primo grado è ammesso appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, da proporsi entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro sei mesi dalla pubblicazione della stessa.
L’accertamento tributario
L’accertamento tributario consiste nell’attività posta in essere dall’Amministrazione finanziaria volta a determinare la base imponibile e l’imposta dovuta dal contribuente. I principali metodi di accertamento previsti dal nostro ordinamento sono:
- accertamento analitico (art. 38, co. 1-3, D.P.R. 600/1973): si basa sulla ricostruzione analitica del reddito attraverso l’esame delle singole componenti positive e negative;
- accertamento sintetico (art. 38, co. 4-8, D.P.R. 600/1973): consente all’Ufficio di determinare il reddito complessivo del contribuente sulla base della capacità di spesa manifestata, qualora il reddito dichiarato risulti incongruente rispetto al tenore di vita;
- accertamento induttivo (art. 39, co. 2, D.P.R. 600/1973): utilizzato nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, mancata tenuta delle scritture contabili o inattendibilità delle stesse, consente all’Ufficio di ricorrere a presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;
- accertamento d’ufficio (art. 41 D.P.R. 600/1973): si applica quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi.
Avverso l’avviso di accertamento il contribuente può proporre ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria competente entro 60 giorni dalla notificazione.
Gli strumenti deflattivi del contenzioso
L’ordinamento tributario prevede diversi strumenti volti a deflazionare il contenzioso e a favorire la definizione della pretesa tributaria in via amministrativa:
- Autotutela (art. 10-quater L. 212/2000, come modificato dal D.Lgs. 219/2023): prevede due forme di autotutela: l’autotutela obbligatoria (art. 10-quater), per i casi di manifesta illegittimità dell’atto, e l’autotutela facoltativa (art. 10-quinquies), rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione;
- Accertamento con adesione (D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218): consente al contribuente di definire la pretesa tributaria concordando con l’Ufficio la base imponibile e le relative imposte, con una riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo;
- Mediazione tributaria (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992): per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione;
- Conciliazione giudiziale (artt. 48 e 48-bis D.Lgs. 546/1992): può intervenire in ogni stato e grado del giudizio, con riduzione delle sanzioni. A seguito del D.Lgs. 220/2023, le sanzioni in caso di conciliazione sono ridotte a un diciottesimo del minimo per i giudizi instaurati a decorrere dal 2 settembre 2024.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA)
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e costituisce un’imposta indiretta sui consumi che grava sul valore aggiunto in ciascuna fase della produzione e distribuzione dei beni e servizi.
Le principali aree di intervento dello Studio in materia di IVA comprendono:
- Rimborso IVA: assistenza nella procedura di rimborso dell’IVA versata in eccesso o non dovuta, sia in sede nazionale che internazionale (rimborso ai non residenti ai sensi della Direttiva 2008/9/CE);
- Importazione e scambi intracomunitari: consulenza sugli aspetti IVA delle operazioni di importazione e degli scambi intracomunitari di beni e servizi;
- Riscossione: assistenza nella contestazione delle pretese dell’Amministrazione finanziaria in materia di IVA non versata;
- Esenzioni ed esclusioni: valutazione dell’applicabilità delle esenzioni previste dall’art. 10 D.P.R. 633/1972 e delle ipotesi di esclusione dal campo di applicazione dell’imposta.
I tributi locali
Lo Studio presta assistenza in materia di tributi comunali, provinciali e regionali. Tra i principali tributi locali si segnalano:
- IMU (Imposta Municipale Unica): istituita dal D.Lgs. 23/2011 e ridisciplinata dalla L. 160/2019, grava sulla proprietà e sui diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie) su beni immobili;
- TARI (Tassa sui Rifiuti): tributo comunale destinato a finanziare il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Addizionali IRPEF: comunale e regionale, calcolate sul reddito complessivo del contribuente;
- IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive): D.Lgs. 446/1997, applicata sul valore della produzione netta delle attività produttive esercitate nel territorio regionale.
Lo Studio assiste il contribuente nella contestazione degli atti impositivi relativi ai tributi locali, nella richiesta di rimborso dei tributi versati in eccesso e nella valutazione delle ipotesi di esenzione o agevolazione.
Il fermo amministrativo e l’ipoteca esattoriale
Il fermo amministrativo (art. 86 D.P.R. 602/1973) consiste in un provvedimento cautelare con cui l’Agente della riscossione dispone il blocco dei beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli, natanti) del debitore iscritto a ruolo. Il fermo è disposto decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e previo invio di un preavviso di fermo.
L’ipoteca esattoriale (art. 77 D.P.R. 602/1973) consiste nell’iscrizione di un’ipoteca sugli immobili del debitore iscritto a ruolo, a garanzia del credito erariale. L’ipoteca può essere iscritta solo per debiti complessivamente superiori a 20.000 euro e previa notificazione di una comunicazione preventiva.
Entrambi i provvedimenti sono impugnabili dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria competente qualora il contribuente contesti la legittimità del credito sottostante ovvero la regolarità della procedura di notificazione.
Le sanzioni tributarie
Le sanzioni tributarie amministrative sono disciplinate dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Il sistema sanzionatorio tributario si fonda sul principio di personalità della sanzione e sul principio di legalità.
Il contribuente che abbia commesso una violazione tributaria può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), che consente di regolarizzare spontaneamente la violazione con il pagamento di sanzioni ridotte, proporzionate al tempo intercorso tra la commissione della violazione e la regolarizzazione.
Lo Studio assiste il contribuente nella valutazione dell’opportunità del ravvedimento, nella contestazione delle sanzioni irrogate e nella richiesta di riduzione delle stesse in sede contenziosa.
L’imposta sulle successioni e donazioni
L’imposta sulle successioni e donazioni è disciplinata dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni). Le aliquote e le franchigie variano in funzione del grado di parentela tra il de cuius (o il donante) e il beneficiario:
- coniuge e parenti in linea retta: aliquota del 4% sul valore eccedente la franchigia di 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario;
- fratelli e sorelle: aliquota del 6% sul valore eccedente la franchigia di 100.000 euro per ciascun beneficiario;
- altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado: aliquota del 6% senza franchigia;
- altri soggetti: aliquota dell’8% senza franchigia.
Per i beneficiari portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/1992 è prevista una franchigia di 1.500.000 euro, indipendentemente dal grado di parentela.
La riforma del contenzioso tributario (D.Lgs. 220/2023)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, attuativo della Legge Delega per la riforma fiscale (L. 9 agosto 2023, n. 111), ha introdotto significative innovazioni nel processo tributario. Tra le principali novità:
- Prova testimoniale: è stata introdotta la possibilità di assumere la prova testimoniale nel processo tributario, seppur in forma scritta (art. 7, co. 4, D.Lgs. 546/1992, come modificato). Il giudice può ammettere la prova testimoniale scritta su istanza di parte, quando la pretesa tributaria si fonda su elementi per i quali l’Amministrazione finanziaria non dispone di documentazione;
- Onere della prova: è stato codificato il principio secondo cui spetta all’ente impositore provare in giudizio le ragioni della pretesa tributaria, con annullamento dell’atto impositivo qualora la prova non sia raggiunta (art. 7, co. 5-bis, D.Lgs. 546/1992);
- Conciliazione agevolata: sono state introdotte forme di conciliazione agevolata con riduzione delle sanzioni fino a un diciottesimo del minimo;
- Udienza da remoto: è stata stabilizzata la possibilità di svolgere le udienze in modalità da remoto, mediante collegamento audiovisivo.
La riforma mira a rendere il processo tributario più equo, efficiente e orientato alla sostanza della controversia, superando l’impostazione formalistica che ha a lungo caratterizzato il contenzioso tributario.
Aree di attività
Lo Studio Legale Golini offre, a titolo esemplificativo, i seguenti servizi in materia tributaria:
- Assistenza e difesa del contribuente nel contenzioso tributario dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado;
- Ricorsi per Cassazione avverso le sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria;
- Assistenza nella fase di accertamento con adesione e mediazione tributaria;
- Consulenza in materia di IVA, imposte dirette e tributi locali;
- Assistenza nelle procedure di rimborso imposte;
- Impugnazione di cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, fermi amministrativi e ipoteche esattoriali;
- Consulenza in materia di imposta sulle successioni e donazioni;
- Valutazione e predisposizione di ravvedimenti operosi;
- Assistenza in materia di sanzioni tributarie e procedure sanzionatorie.
