Diritto bancario e finanziario
Lo Studio Legale Golini offre assistenza e consulenza legale, in modo competente e professionale, sia in ambito contenzioso che consultivo, in ordine alla gestione dei contenziosi sorti tra clienti ed istituti di credito.
Il Codice della crisi d’impresa e i rapporti bancari
(D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – in vigore dal 15 luglio 2022)
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha profondamente inciso sui rapporti tra imprese e istituti di credito:
- Composizione negoziata della crisi: l’imprenditore può avviare trattative riservate con i creditori bancari sotto la guida di un esperto indipendente, con misure protettive che impediscono azioni esecutive;
- Adeguati assetti organizzativi (art. 2086 c.c.): obbligo per le imprese di dotarsi di assetti adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi;
- Finanziamenti prededucibili (art. 99): i finanziamenti autorizzati dal tribunale nell’ambito del concordato preventivo godono di prededucibilità;
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64): accordo con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, con omologa del tribunale;
- Piano attestato di risanamento (art. 56): strumento stragiudiziale con esenzione da revocatoria;
- Sovraindebitamento (artt. 65-83): procedure di composizione della crisi anche per soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale (consumatori, professionisti, imprenditori sotto soglia);
- Nuova terminologia: il “fallimento” è sostituito dalla liquidazione giudiziale.
La Riforma Cartabia e il contenzioso bancario
(D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)
La Riforma Cartabia ha introdotto novità processuali rilevanti per il contenzioso bancario:
- Mediazione obbligatoria: confermata per contratti bancari e finanziari (art. 5 D.Lgs. 28/2010);
- ABF: il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario resta alternativo alla mediazione per controversie fino a 200.000 euro;
- Negoziazione assistita: obbligatoria per domande di pagamento fino a 50.000 euro;
- Rito semplificato: applicabile alle controversie bancarie di minore complessità;
- Preclusioni anticipate: la documentazione contrattuale e gli estratti conto devono essere prodotti sin dagli atti introduttivi.
Lo Studio Legale Golini assiste i propri clienti nella gestione dei rapporti bancari, sia nella composizione della crisi d’impresa sia nel contenzioso ordinario.
Anatocismo bancario
Nel 1999 la Corte di Cassazione con due note sentenze (Cass. Sez. III, 30.03.1999, n. 3096 e 16.03.1999, n. 2374) ha statuito l’illegittimità dell’anatocismo trimestrale praticato dalle banche e, conseguentemente, il Governo è intervenuto, con il D.Lgs. n. 342/1999, modificando l’art. 120 del TUB e demandando al CICR le modalità e i criteri per la produzione di interessi su interessi sulle operazioni bancarie.
Con successiva delibera del CICR del 9/2/00 si è reso possibile alle banche continuare ad applicare l’anatocismo trimestrale seppur condizionata ad una uniforme periodicità degli interessi a debito e a credito.
Il successivo 17 ottobre 2000 la Corte Costituzionale, con sentenza n. 425/00, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76 Cost., l’art. 25, 3° co. del D.lgs n. 342/99 il quale aveva fatto salva la validità e l’efficacia – fino all’entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2° del medesimo art. 25 – delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Al riguardo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 21095/04, ha avuto modo di precisare che “siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione di leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerarsi nulle in quanto stipulate in violazione dell’art. 1283 cc.” sancendo, definitivamente, la illegittimità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai clienti degli istituti bancari, anche se contratte prima del nuovo orientamento giurisprudenziale espresso nelle sentenze della Cassazione del 1999.
L’evoluzione normativa successiva
Dopo la sentenza delle Sezioni Unite del 2004, il Legislatore è intervenuto più volte sull’art. 120 del Testo Unico Bancario:
- L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), art. 1, co. 629: ha modificato l’art. 120 TUB, stabilendo che gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori e introducendo il principio di uguale periodicità nel conteggio degli interessi;
- L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016): ha ulteriormente riformulato l’art. 120, co. 2, TUB;
- L. 8 aprile 2016, n. 49: ha definitivamente riformato l’art. 120, co. 2, TUB, stabilendo che “gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora”. Gli interessi maturati sono contabilizzati separatamente rispetto al capitale e la loro esigibilità è regolata secondo le condizioni contrattuali;
- Delibera CICR 3 agosto 2016, n. 343: ha disciplinato le modalità applicative del nuovo art. 120 TUB, prevedendo la contabilizzazione separata degli interessi e l’esigibilità non prima di 60 giorni (per interessi debitori da affidamento) e 30 giorni (per interessi di mora).
Con tali interventi, il divieto di anatocismo bancario è oggi un principio consolidato dell’ordinamento italiano.
Usura bancaria
(L. 7 marzo 1996, n. 108 – art. 644 c.p.)
L’usura bancaria si configura quando gli interessi, le commissioni e gli oneri applicati da un istituto di credito superano il tasso soglia determinato trimestralmente dal Ministero dell’Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d’Italia:
- Tasso Effettivo Globale (TEG): nel calcolo del TEG devono essere inclusi tutti i costi collegati al finanziamento, compresi interessi, commissioni di massimo scoperto, commissioni di istruttoria e spese accessorie;
- Commissione di massimo scoperto: la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 16303/2018, ha stabilito che la CMS deve essere inclusa nel calcolo del TEG ai fini della verifica del superamento del tasso soglia;
- Usura sopravvenuta: le Sezioni Unite, con sentenza n. 24675/2017, hanno escluso la configurabilità dell’usura sopravvenuta, stabilendo che il superamento del tasso soglia va verificato al momento della pattuizione;
- Conseguenze civilistiche: la clausola usuraria è nulla ai sensi dell’art. 1815, co. 2, c.c. e non sono dovuti interessi (c.d. “gratuità del mutuo”).
Nota: per i profili penali dell’usura (art. 644 c.p.), si veda la sezione Reati contro il patrimonio – Usura.
Lo Studio Legale Golini assiste i propri clienti nella verifica dei tassi applicati dagli istituti di credito, nella quantificazione degli importi indebitamente corrisposti e nell’azione giudiziale di restituzione.
