Recupero crediti e procedure esecutive
Lo Studio Legale Golini svolge attività di recupero crediti ed assiste privati, aziende e professionisti sia nella fase stragiudiziale che giudiziale, con l’obiettivo di ottenere il soddisfacimento del credito nel modo più rapido ed efficace possibile.
Il procedimento monitorio: il decreto ingiuntivo
Il procedimento monitorio, disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c., costituisce lo strumento processuale più diffuso per il recupero dei crediti. Esso consente al creditore di ottenere, in tempi rapidi e senza contraddittorio, un provvedimento giudiziale di condanna al pagamento di una somma di denaro, alla consegna di una quantità determinata di cose fungibili o alla consegna di una cosa mobile determinata.
Il ricorso per decreto ingiuntivo può essere proposto quando il credito è fondato su prova scritta (art. 634 c.p.c.), quale, a titolo esemplificativo: atto pubblico, scrittura privata, estratto autentico delle scritture contabili, fatture, polizze o promesse unilaterali.
Il giudice, verificata la regolarità formale del ricorso e la sussistenza dei presupposti di legge, emette il decreto ingiuntivo con cui ingiunge al debitore di pagare la somma dovuta entro 40 giorni dalla notificazione, avvertendolo della possibilità di proporre opposizione.
Il decreto ingiuntivo può essere emesso con clausola di provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.) qualora il credito sia fondato su cambiale, assegno, atto ricevuto da notaio, scrittura privata autenticata, ovvero qualora vi sia pericolo di grave pregiudizio nel ritardo.
L’atto di precetto
Il precetto (art. 480 c.p.c.) è l’atto con cui il creditore intima al debitore di adempiere all’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
Il precetto deve contenere l’indicazione delle parti, del titolo esecutivo, della data di notificazione dello stesso (se fatta separatamente), della trascrizione integrale del titolo esecutivo, nonché l’avvertimento che il debitore può proporre opposizione nel termine di 20 giorni e che può avvalersi delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al D.Lgs. 14/2019 (artt. 65 e ss.), come previsto dall’art. 480, co. 2, c.p.c.
Il precetto perde efficacia se l’esecuzione non è iniziata entro 90 giorni dalla notificazione (art. 481 c.p.c.).
Il pignoramento mobiliare
Il pignoramento mobiliare (artt. 513 e ss. c.p.c.) è l’atto con cui ha inizio l’esecuzione forzata sui beni mobili del debitore. L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca presso la residenza, il domicilio o la dimora del debitore per individuare e vincolare i beni mobili aggredibili.
L’ufficiale giudiziario procede alla ricerca dei beni anche mediante accesso alle banche dati dell’Anagrafe Tributaria (art. 492-bis c.p.c.), al fine di individuare beni mobili registrati, rapporti bancari, crediti e altre utilità nella disponibilità del debitore.
I beni pignorati sono sottoposti a custodia e successivamente venduti all’asta ovvero assegnati al creditore procedente, con distribuzione del ricavato tra i creditori aventi diritto.
Il pignoramento immobiliare
Il pignoramento immobiliare (artt. 555 e ss. c.p.c.) ha per oggetto beni immobili o diritti immobiliari del debitore. Esso si realizza mediante la notificazione al debitore dell’atto di pignoramento e la successiva trascrizione nei registri immobiliari.
La procedura esecutiva immobiliare si articola nelle seguenti fasi:
- pignoramento: notificazione e trascrizione dell’atto;
- istanza di vendita: il creditore presenta istanza al giudice dell’esecuzione per la determinazione delle modalità di vendita;
- perizia di stima: il giudice nomina un esperto per la stima del bene;
- ordinanza di vendita: il giudice dispone la vendita, di regola senza incanto (artt. 569-573 c.p.c.), che dal D.L. 83/2015 è la modalità ordinaria. La vendita con incanto è ormai residuale ovvero la delega delle operazioni di vendita a un professionista;
- distribuzione del ricavato: il giudice procede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita tra i creditori aventi diritto, secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione.
Il pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi (artt. 543 e ss. c.p.c.) ha per oggetto i crediti che il debitore vanta nei confronti di soggetti terzi (ad esempio, il datore di lavoro per i crediti retributivi, la banca per i depositi sul conto corrente, il committente per i crediti da prestazione d’opera).
Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e al terzo di un atto contenente l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo, del precetto e l’intimazione al terzo di non disporre delle somme dovute al debitore. Il terzo è tenuto a rendere una dichiarazione (art. 547 c.p.c.) nella quale specifica di quali somme o beni è debitore o si trova in possesso.
I limiti alla pignorabilità
Non tutti i beni e i crediti del debitore sono pignorabili. L’ordinamento prevede specifici limiti alla pignorabilità, a tutela della dignità e delle esigenze fondamentali del debitore:
- crediti alimentari: sono impignorabili i crediti aventi ad oggetto sussidi di sostentamento e di mantenimento (art. 545, co. 1, c.p.c.);
- stipendi e pensioni: sono pignorabili nei limiti di un quinto (art. 545, co. 4, c.p.c.) ovvero, per crediti alimentari, nella misura autorizzata dal giudice;
- somme su conto corrente: per le somme derivanti da stipendio o pensione già accreditate sul conto corrente del debitore, il pignoramento non può superare l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (art. 545, co. 8, c.p.c.);
- beni mobili impignorabili: sono impignorabili, tra l’altro, i beni strettamente necessari per la sussistenza del debitore e della sua famiglia (art. 514 c.p.c.).
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), entrato integralmente in vigore il 15 luglio 2022, ha sostituito la Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), introducendo una riforma organica delle procedure concorsuali.
Le principali novità del Codice della crisi comprendono:
- la sostituzione del termine “fallimento” con “liquidazione giudiziale”, al fine di eliminare lo stigma sociale connesso alla procedura fallimentare;
- l’introduzione di strumenti di allerta e prevenzione della crisi, volti a favorire l’emersione tempestiva delle situazioni di difficoltà economico-finanziaria;
- la valorizzazione degli strumenti di regolazione negoziata della crisi (accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo, piano attestato di risanamento);
- la disciplina del sovraindebitamento del debitore non fallibile (consumatore, professionista, imprenditore sotto soglia), con le procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata;
- l’istituzione del Tribunale delle imprese quale giudice specializzato per le procedure concorsuali.
Lo Studio assiste i creditori nella presentazione delle domande di insinuazione al passivo nella liquidazione giudiziale (già fallimento), nella partecipazione al procedimento di verifica dei crediti e nelle azioni di responsabilità verso gli organi della procedura.
Aggiornamento normativo: il Codice della crisi è stato successivamente modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (primo correttivo) e dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (terzo correttivo), che ha introdotto ulteriori novità in materia di composizione negoziata, concordato preventivo in continuità e procedure di sovraindebitamento.
La composizione negoziata della crisi
La composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147) e successivamente confluita nel Codice della crisi (artt. 12-25-undecies D.Lgs. 14/2019), costituisce un percorso volontario e riservato di risanamento dell’impresa in difficoltà.
L’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l’insolvenza può chiedere la nomina di un esperto indipendente, iscritto in un apposito albo, il quale agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento della situazione di difficoltà.
La composizione negoziata è caratterizzata dalla riservatezza delle trattative e dalla possibilità per l’imprenditore di richiedere al Tribunale misure protettive (art. 18 D.Lgs. 14/2019) e misure cautelari a tutela del patrimonio durante lo svolgimento delle trattative.
La Riforma Cartabia e le procedure esecutive
(D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)
La Riforma Cartabia ha introdotto novità processuali rilevanti anche per il recupero crediti e le procedure esecutive:
- Negoziazione assistita obbligatoria: per le domande di pagamento a somma non superiore a 50.000 euro, la negoziazione assistita è condizione di procedibilità dell’azione (art. 3 D.L. 132/2014, come modificato);
- Opposizioni esecutive: la Riforma ha inciso sulla disciplina delle opposizioni (artt. 615-618 c.p.c.), con preclusioni anticipate e possibilità di trattazione con rito semplificato;
- Deposito telematico generalizzato: tutti gli atti del processo esecutivo devono essere depositati telematicamente;
- Preclusioni nel rito ordinario: i documenti e i mezzi di prova devono essere indicati già negli atti introduttivi, rendendo essenziale una preparazione accurata della documentazione creditoria.
Nota: per un approfondimento sulle opposizioni esecutive e gli strumenti di ADR, si veda la sezione Diritto processuale – Opposizioni.
Aree di attività
Lo Studio Legale Golini offre, a titolo esemplificativo, i seguenti servizi legali in materia di recupero crediti e procedure esecutive:
- Redazione di ricorsi per decreto ingiuntivo;
- Redazione di atti di precetto;
- Redazione di atti di pignoramento (mobiliare, immobiliare e presso terzi);
- Redazione di atti di intervento ed insinuazione in procedure esecutive (mobiliari e immobiliari);
- Redazione di istanze di vendita;
- Domande di apertura della liquidazione giudiziale (già istanze di fallimento);
- Domande di insinuazione al passivo nella liquidazione giudiziale;
- Assistenza nella composizione negoziata della crisi;
- Assistenza nelle procedure di sovraindebitamento del consumatore e del debitore non fallibile;
- Opposizioni a decreto ingiuntivo e opposizioni all’esecuzione;
- Azioni revocatorie ordinarie e ai sensi del Codice della crisi d’impresa (artt. 163-171 D.Lgs. 14/2019).
