Circolazione stradale

Circolazione stradale

Reati connessi alla circolazione stradale

L’Avv. Golini assiste in procedimenti penali relativi ai reati connessi alla circolazione stradale, dalla guida in stato di ebbrezza all’omicidio stradale, con particolare attenzione alle riforme introdotte dalla Legge 41/2016, dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) e dalla recente Legge 177/2024 di riforma del Codice della Strada.

Guida in stato di ebrezza

La guida in stato di ebbrezza è una fattispecie di reato prevista dall’art. 186 del Codice della Strada. Ha natura contravvenzionale ed assume rilevanza penale qualora venga accertato il superamento del tasso alcolemico della soglia di 0,8 grammi per litro di sangue, mentre è prevista una sanzione amministrativa allorquando il tasso alcolemico sia ricompreso tra 0,51 e 0,8 grammi per litro di sangue. In questo secondo caso l’Autorità giudiziaria competente è il Giudice di pace, innanzi al quale si potranno far valere sia i vizi formali che sostanziali dell’atto impugnato. Ai sensi della lettera a) dell’art. 186 del predetto Codice della Strada la sanzione amministrativa prevista va da € 532,00 sino ad € 2.127. Diversamente, nel primo caso, ovvero qualora il tasso alcolemico superi la soglia di 0,8 grammi per litro di sangue, la fattispecie assume rilevanza penale e, ai sensi della lettera b) del medesimo art. 186 del Codice della Strada è prevista la sanzione della ammenda da € 800,00 sino ad € 3.200, nonché l’arresto sino a 6 mesi qualora il conducente sia accertato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro di sangue. Superata la soglia di 1,5 grammi per litro di sangue, ai sensi della lettera c) dell’art. 186 del Codice della Strada è, invece, prevista una ammenda da € 1.500 sino ad € 6.000, oltre all’arresto fra 6 mesi ed 1 anno.

Riforma dell’omicidio stradale

La riforma attuata con Legge 41 del 2016, ha inasprito le pene edittali dell’omicidio e delle lesioni stradali colpose, specie qualora le condotte siano poste in essere da soggetto sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e senza possibilità del c.d. bilanciamento delle circostanze, ai sensi dell’art. 590 quater c.p.

In tema di omicidio stradale, elemento di novità, rispetto alla previgente disciplina, è da rinvenirsi nella scelta di differenziare il trattamento sanzionatorio in relazione al tasso alcolemico rilevato nel responsabile.

In caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, si rientra nella ipotesi di cui all’art. 589-bis, comma 2 c.p. che prevede la reclusione da otto a dodici anni.

Mentre, quando la variabile dello stato di ebbrezza presenta un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l è disposta la reclusione da cinque a dieci anni, ai sensi dell’art. 589-bis, comma 4 c.p.

Condotta colposa della vittima di omicidio stradale

La condotta colposa della vittima, in seguito alla riforma del 2016, può rilevare quale diminuente obbligatoria ad effetto speciale, ai sensi dell’art. 589 bis, co. 7, c.p., con abbattimento della pena edittale fino alla metà, qualora l’evento letale non sia “esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole”, ma anche di altre circostanze.

Riforma Cartabia: procedibilità a querela per lesioni stradali (D.Lgs. 150/2022)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), entrato in vigore il 30 dicembre 2022, ha inciso significativamente sul regime di procedibilità delle lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all’art. 590-bis c.p.

In particolare, la riforma ha introdotto un ultimo comma all’art. 590-bis c.p. che prevede la procedibilità a querela di parte per le lesioni stradali, a condizione che non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti contemplate dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo. In sostanza, le lesioni stradali nella forma base (comma 1 dell’art. 590-bis c.p.) — ossia quelle commesse senza le aggravanti legate allo stato di ebbrezza grave, all’assunzione di stupefacenti, all’eccesso di velocità o ad altre specifiche violazioni del Codice della Strada — sono ora perseguibili soltanto se la persona offesa propone querela entro il termine di novanta giorni dal fatto.

Restano, invece, procedibili d’ufficio le lesioni stradali aggravate dai commi successivi dell’art. 590-bis c.p., segnatamente quelle commesse:

  1. da conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (co. 2);
  2. da conducente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (co. 3);
  3. da conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l (co. 4);
  4. da conducente che abbia violato specifiche norme del CdS quali limiti di velocità, passaggio con semaforo rosso, inversione di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi, sorpasso in corrispondenza di attraversamenti pedonali o linea continua (co. 5);
  5. da conducente di veicoli pesanti (co. 6).

Per quanto concerne la disciplina transitoria, ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (30 dicembre 2022), la persona offesa ha avuto a disposizione un termine di tre mesi per proporre querela, decorso il quale il reato è divenuto improcedibile (L. 30 dicembre 2022, n. 199).

Tale novità ha avuto un impatto deflattivo significativo sul contenzioso penale stradale, restituendo alla persona offesa un ruolo determinante nella scelta di attivare o meno il procedimento penale per le ipotesi meno gravi.

Vedi anche: Riforma Cartabia e procedibilità a querela nei reati contro il patrimonio

Giustizia riparativa e reati stradali

La Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha introdotto, agli artt. 42-67, una disciplina organica della giustizia riparativa, applicabile a tutti i reati — compresi quelli connessi alla circolazione stradale — in ogni stato e grado del procedimento penale.

Nei procedimenti per reati stradali, la giustizia riparativa assume peculiare rilievo in considerazione della natura traumatica degli eventi e della necessità di favorire percorsi di responsabilizzazione del conducente e di sostegno alle vittime. I programmi di giustizia riparativa possono favorire:

  1. la mediazione tra vittima e autore del reato, con particolare riguardo ai casi di lesioni stradali;
  2. il risarcimento del danno e l’assunzione di impegni comportamentali (es. frequenza di corsi di educazione stradale);
  3. la riconciliazione, specie nei casi in cui le conseguenze dell’evento abbiano generato conflitti prolungati tra le parti.

L’esito positivo di un programma di giustizia riparativa è valutabile dal giudice ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p.) e della commisurazione della pena (art. 133 c.p.).

Legge 177/2024: la riforma del Codice della Strada

La Legge 25 novembre 2024, n. 177, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, ha introdotto rilevanti modifiche al Codice della Strada con significative ricadute in ambito penale. Le principali novità riguardano:

Inasprimento delle sanzioni per guida in stato di ebbrezza (art. 186 CdS)

Pur restando invariati i limiti delle tre fasce di rilevanza (0,5-0,8 g/l, 0,8-1,5 g/l e oltre 1,5 g/l) e le relative pene, la riforma ha introdotto il dispositivo alcolock (nuovo co. 9-ter dell’art. 186 CdS): per i soggetti già condannati per guida in stato di ebbrezza nelle fasce b) e c), il rilascio o il rinnovo della patente è subordinato all’installazione di un dispositivo elettronico che impedisce l’avviamento del veicolo qualora venga rilevato un tasso alcolemico superiore a 0,0 g/l.

Sulla patente vengono apposti:

  • Codice 68 (“niente alcol”): limite 0,0 g/l;
  • Codice 69 (“uso limitato”): obbligo di guida esclusivamente con veicolo dotato di alcolock.

La durata minima di tali prescrizioni è di 2 anni per la fascia b) e 3 anni per la fascia c). La manomissione o l’alterazione del dispositivo alcolock comporta il raddoppio delle sanzioni.

Revoca della patente e sospensione rafforzata

La L. 177/2024 ha introdotto la revoca automatica della patente in caso di omicidio stradale aggravato (art. 222, co. 2, CdS) con un periodo di inibizione alla guida che può estendersi fino a 30 anni, ovvero essere disposta in via definitiva nelle ipotesi più gravi (recidiva, fuga dopo l’incidente). Per le lesioni stradali gravi o gravissime, la sospensione della patente è stata portata fino a un massimo di 5 anni.

Neopatentati

La riforma ha esteso a 3 anni (in luogo dei precedenti 12 mesi) il periodo durante il quale i neopatentati sono soggetti a limitazioni, tra cui il divieto di guida di veicoli con rapporto potenza/tara superiore a specifici parametri e il limite di velocità ridotto.

Monopattini elettrici

In materia di monopattini elettrici a propulsione prevalentemente elettrica, la L. 177/2024 ha introdotto l’obbligo di assicurazione RCA, l’obbligo del casco per tutti i conducenti (non più solo per i minorenni), il contrassegno identificativo, nonché il divieto di circolazione su marciapiedi e contromano. La circolazione è consentita esclusivamente su strade urbane con limite massimo di 50 km/h.

Guida dopo assunzione di stupefacenti (nuovo art. 187 CdS)

La L. 177/2024 ha profondamente riformato l’art. 187 del Codice della Strada, modificando la stessa struttura del reato. La fattispecie, in precedenza costruita attorno al concetto di “guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti”, è stata riformulata come “guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

Tale modifica è di fondamentale rilievo pratico e probatorio: non è più necessario accertare lo stato di alterazione del conducente al momento della guida, essendo sufficiente dimostrare la mera assunzione della sostanza. L’accertamento può essere effettuato mediante test salivari eseguibili direttamente sul luogo del fermo, con successivo accertamento presso strutture sanitarie in caso di esito positivo.

Le conseguenze in caso di accertamento positivo comprendono:

  • il ritiro cautelare del veicolo fino a 10 giorni;
  • la revoca della patente con inibizione alla guida per un minimo di 3 anni, qualora i test di conferma accertino la presenza della sostanza;
  • le pene detentive e pecuniarie previste dall’art. 187 CdS, la cui entità varia in relazione alla tipologia di sostanza e alla recidiva.

La riforma ha suscitato un dibattito nella comunità giuridica, segnatamente in relazione alla compatibilità della nuova formulazione con il principio di offensività del reato, poiché la mera assunzione pregressa di una sostanza stupefacente, in assenza di uno stato di alterazione in atto al momento della guida, potrebbe non tradursi in una effettiva condizione di pericolosità per la circolazione.

Vedi anche: Dati personali e videosorveglianza stradale

Giurisprudenza recente in materia stradale

La giurisprudenza di legittimità ha fornito, negli ultimi anni, importanti contributi interpretativi in materia di reati stradali.

Omicidio stradale e successione di leggi penali

Cass. SS.UU., 19 luglio 2018, n. 40986

“In materia di successione di leggi penali nel tempo, qualora la condotta sia stata posta in essere nella vigenza della legge penale più favorevole e l’evento si sia verificato nella vigenza della legge penale più sfavorevole, trova applicazione la legge vigente al momento della condotta”.

La pronuncia è di fondamentale rilievo per i procedimenti di omicidio stradale in cui la condotta lesiva e il decesso della vittima si collocano a cavallo dell’entrata in vigore della L. 41/2016, che ha introdotto il più severo regime sanzionatorio dell’art. 589-bis c.p.

Confisca del veicolo e messa alla prova

Corte Cost. n. 28/2024

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 224-ter, co. 1, del Codice della Strada nella parte in cui non prevedeva che, in caso di esito positivo della messa alla prova (art. 168-bis c.p.), il giudice dovesse restituire il veicolo sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca. La pronuncia ha chiarito che l’esito favorevole della messa alla prova è incompatibile con l’applicazione della confisca amministrativa del veicolo.

Omicidio stradale e reato complesso

Cass. pen., sez. IV, 22 giugno 2021, n. 28601

“L’omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza del conducente (art. 589-bis, commi 2 e 4, c.p.) configura un reato complesso ai sensi dell’art. 84 c.p., nel quale la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza (art. 186 CdS) resta assorbita, con conseguente esclusione del concorso di reati”.